Processo per reati fiscali. Per atti inviati spontaneamente non serve la rogatoria
Pubblicato il 10 maggio 2018
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E’ stata confermata, dalla Cassazione, la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emessa dalla Corte d’appello nei confronti del legale rappresentante di una Spa.
Documentazione trasmessa da autorità estera senza rogatoria e per altro procedimento
L’imputato si era rivolto ai giudici di legittimità, lamentando, tra gli altri motivi, l’inutilizzabilità, nel procedimento di specie, della documentazione trasmessa dalla Polizia giudiziaria britannica alla Guardia di Finanza italiana, senza il ricorso alla procedura della rogatoria internazionale, nonché di quella proveniente dalla Autorità giudiziaria svizzera, che era stata acquisita mediante la procedura della rogatoria ma con riferimento ad un altro procedimento penale.
Inutilizzabilità come sanzione speciale
Doglianza, questa, ritenuta inammissibile dalla Suprema corte – sentenza n. 20421 del 9 maggio 2018 – secondo la quale la Corte territoriale si era correttamente uniformata alla giurisprudenza prevalente alla luce della quale la sanzione della inutilizzabilità ex articolo 729, comma 1 del Codice di procedura penale, è speciale e, come tale, non applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è prevista, cioè quello delle “rogatorie all’estero”.
Questa previsione sanzionatoria, ovvero, non si applica in caso di acquisizione di informazioni emerse all’interno di un procedimento penale all’estero, che spontaneamente ed autonomamente l’Autorità giudiziaria di uno Stato ha offerto all’Autorità giudiziaria italiana (come, quindi, avvenuto, con riferimento alla trasmissione della documentazione dalla Polizia giudiziaria britannica alla Guardia di Finanza italiana).
Per quel che concerne, poi, l’asserita inutilizzabilità della documentazione proveniente dall’Autorità elvetica, i giudici di legittimità hanno ricordato come il Protocollo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria abbia abrogato l’articolo 50, terzo comma, della Convenzione del 19 giugno 1990 per l’applicazione dell’Accordo di Schengen; di conseguenza, non vige più, per i Paesi aderenti alla suddetta Convenzione, il limite alla utilizzazione degli atti trasmessi nell’ambito di una procedura rogatoriale in procedimenti diversi da quello nel quale sia stata accolta la richiesta.
E nel caso in esame, quindi, la documentazione acquisita doveva ritenersi pienamente utilizzabile, in quanto emergeva dagli atti e dalla stessa sentenza impugnata, che la stessa, oggetto di rogatoria in altro procedimento penale, risultava prodotta in giudizio dal PM, con formale autorizzazione dell’Autorità rogante.
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