Procedimento monitorio abbreviato, esame del disegno di legge

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Procedimento monitorio abbreviato, esame del disegno di legge

Presso la Commissione Giustizia del Senato è in corso l’esame di un disegno di legge recante “Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito”.

L’intervento promosso è finalizzato a semplificare e deburocratizzare la gestione della procedura del ricorso per decreto ingiuntivo, attraverso la previsione di un procedimento da collocare nell’ambito delle “alternative dispute resolution”, affiancato al procedimento tradizionale.

Provvedimento monitorio del difensore

La proposta prevede di “bypassare” il preventivo filtro del giudice civile, consen­tendo diret­tamente al difensore munito di procura di emettere un provvedimento monitorio che verrebbe dal medesimo poi notificato alla controparte debitrice. L’ingiunzione, in questa fase, non sarebbe munita di esecutorietà.

In questo modo, sarebbe il difensore di parte ad accertare gli elementi di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile, difensore che verrebbe caricato anche di precisi obblighi di verifica preventiva.

In caso di violazione di questi ultimi, con dolo o colpa grave, l’avvocato ne risponderebbe per illecito di­sciplinare dinanzi al competente ordine pro­fessionale, salva la responsabilità civile per i danni provocati.

Opposizione con ricorso, ricerca telematica dei beni anticipata

A seguire, l’intervento prevede che, dopo la notifica del provvedimento moni­torio a cura del difensore, il debitore mantenga la possibilità di procedere all’opposizione del provvedimento attraverso la procedura attualmente disciplinata dal codice civile, ma con alcune novità.

In primo luogo, l’opposizione verrebbe intro­dotta con ricorso e non più con citazione.

Inoltre, l'opposizione non fondata su prove certe, ove risultante anche infondata e temeraria, verrebbe respinta con obbligo per il giudice di procedere all’applicazione della condanna per lite temeraria.

Tra le proposte avanzate, vi sarebbe anche quella di antici­pare il ricorso alla procedura di ri­cerca telematica dei beni del debitore, concedendo la possibilità che sia direttamente il difensore a poter fruire di tale verifica, senza dover passare dalla preliminare auto­rizzazione giudiziaria in favore degli ufficiali giudiziari dell’UNEP.

In questi casi, il legale sarebbe deontologicamente, civilmente e pe­nalmente responsabile della custodia e della con­servazione delle informazioni.

Audizioni di OCF e CNF: modifiche proposte

Sul testo si sono svolte, il 14 marzo scorso, le audizioni informali dei rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense e dell’Organismo Congressuale Forense.

Le due rappresentanze degli avvocati hanno manifestato la condivisione dell’iniziativa parlamentare, volta ad introdurre un innovativo istituto per migliorare il grado di efficienza del sistema del recupero crediti, con ampliamento degli strumenti di intervento stragiudiziale.

Parimenti, hanno anche evidenziato la necessitò di giungere ad un’articolazione dell’istituto “che contemperi in modo equilibrato l’esigenza di una tutela rafforzata del credito e al contempo gli spazi e i diritti di difesa delle ragioni del debitore”.

Facendo seguito all’audizione, CNF e OCF hanno presentato anche delle proposte di emendamento al Ddl, rappresentate nel testo di un documento che è stato trasmesso alla Commissione.

Tra le modifiche proposte viene chiesto:

  • di riservare ai soli avvocati iscritti all’albo e abilitati all’esercizio professionale la facoltà di valersi del nuovo procedimento;
  • di allineare il termine per pagamento e opposizione a quello di cui all’articolo 641 cpc e prevedere che anche le fatture elettroniche possano costituire titolo per l’atto di ingiunzione.

Ddl di riforma del Codice civile

Si segnala che alla Commissione Giustizia del Senato è anche stato assegnato, in sede referente, il testo di un disegno di legge che delega al Governo la riforma del Codice civile.

Il testo interessa diversi ambiti, quali le procedure per il riconoscimento di associazioni e fondazioni nonché, per questi enti, i limiti allo svolgimento di attività lucrative e le procedure di liquidazione; gli accordi tra nubendi, coniugi e uniti civilmente per quanto riguarda i rapporti personali e quelli patrimoniali; la materia delle successioni e, in particolare, i diritti riservati ai legittimari e i patti successori; la materia dei contratti, nonché l’invalidità delle clausole che risultino in contrasto con i diritti della persona aventi rango costituzionale e il diritto delle parti alla rinegoziazione di contratti in caso di eccessiva onerosità; la responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale; le forme di garanzia del credito; il trust e gli altri contratti di affidamento fiduciario.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 1 marzo 2019 - Revisione del Codice civile. Delega approvata dal Consiglio dei ministri – Pergolari

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