Privacy. Garante su trasparenza e condominio

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Il Garante per la Privacy è intervenuto a fornire chiarimenti in materia di trasparenza e privacy nell'ambito del condominio rispondendo ad alcuni quesiti sollevati da Confedilizia e da singoli cittadini con riguardo alle novità introdotte dalla Legge n. 220/2012, di modifica della disciplina del condominio.

All'amministratore solo le informazioni pertinenti

In particolare, è stato specificato che l'amministratore di condominio è tenuto a trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire.

Lo stesso potrà quindi acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio, chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio, dati catastali.

Copia della documentazione come richiesta eccedente

Ciò che non può chiedere, tuttavia, è la copia della documentazione relativa a queste informazioni, come, ad esempio, l'atto di compravendita in cui sono riportati gli specifici dati.

Conto condominiale con accesso integrale

Per quel che riguarda il cosiddetto "conto condominiale", che deve essere aperto e utilizzato dall'amministratore, viene specificato che ciascun condomino ha diritto di accedere alla relativa documentazione nonostante il conto sia intestato al condominio.

Ai singoli condomini, ossia, deve essere consentito di verificare la destinazione dei propri esborsi e l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, per il tramite dell'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali.

 E' quanto si legge nella Newsletter Privacy n. 387 del 23 aprile 2014.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Condominio, anagrafe limitata – Ciccia
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 42 - Anagrafe, nessun obbligo di allegare documenti - Salciarini

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