Recupero crediti e privacy
Pubblicato il 16 aprile 2016
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Ogni attività di recupero crediti deve avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore, evitando comportamenti che ne possano ledere la riservatezza.
E’ quanto emerge dal vademecum “Privacy e recupero crediti” dettato dal Garante per la protezione dei dati personali e reso pubblico in aprile 2016.
L’attività di recupero crediti può essere esercitata non solo dal creditore, ma anche da terzi (designati responsabili del trattamento) in virtù di contratti di servizio.
In tale ultimo caso – specifica il Garante – il creditore dovrà comunicare agli incaricati del recupero crediti, i dati personali dei soli debitori e non di tutti i suoi clienti (per evitare che l’incaricato acceda direttamente al database del creditore, contenente anche i dati di altri soggetti).
Prassi illecite
Sono inoltre considerate invasive e dunque illecite, le seguenti modalità di ricerca, presa di contatto e sollecitazione del debitore:
- visite al domicilio o sul luogo di lavoro, con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore di informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato;
- comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore (con questa modalità, infatti, persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza);
- utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione;
- affissioni di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta dell’abitazione del debitore, potendo tali dati personali essere conosciuti da una serie indeterminata di soggetti nell'intervallo di tempo in cui l'avviso risulta visibile.
Possono infine formare oggetto di trattamento per recupero crediti – si legge ancora nel vademecum - i soli dati necessari all'esecuzione dell'incarico, di norma forniti dall'interessato in sede di conclusione del contratto o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.
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