Principali novità fiscali previste nella Legge di Bilancio 2019

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Principali novità fiscali previste nella Legge di Bilancio 2019

Il termini per l’approvazione della Legge di Bilancio per il 2019 sono ormai stretti, tuttavia permangono ancora delle incertezze a seguito dei rilievi che sono stati evidenziati dall’Europa, rilievi che potrebbero determinare modifiche proprio nella fase finale per non incorrere nella annunciata procedura di infrazione. Il testo ora in discussione al Senato, dopo l’approvazione alla Camera con il voto di fiducia, individua diverse novità e disposizioni fiscali.

Tra le misure per le quali non c’è ancora molta chiarezza, vi è sicuramente la norma relativa alla riforma delle pensioni e quella relativa al reddito di cittadinanza, per le quali bisognerà aspettare la conclusione del passaggio al Senato e per le quali potrebbe essere anche previsto un apposito decreto.

Nell’attuale composizione del testo, si segnalano diverse novità che probabilmente saranno confermate, mentre altre saranno modificate al Senato, in particolare vi potrebbe essere qualche modifica sulla norma del “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali.

 

Tra le novità, rispetto alle norme di cui già si parla da alcune settimane, vi è la ridefinizione delle esclusioni al nuovo regime forfetario con il chiarimento definitivo di alcune perplessità, vi è una nuova rimodulazione dell’iper ammortamento e vi sono alcune integrazioni per le disposizioni sulla disciplina per il riporto delle perdite per i soggetti Irpef.

Vi sono anche dei nuovi ingressi rispetto al testo iniziale, tra questi si evidenziano la proroga del bonus formazione 4.0, la riapertura dell’estromissione dei beni delle imprese individuali, inoltre viene riproposta una nuova edizione della rivalutazione dei beni d’impresa (disposizione già presente nel testo iniziale). Viene soppressa la norma relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE).

 

Nell’approfondimento si farà il punto su alcune delle più importanti misure relative al versante fiscale ricordando che alcune di esse potranno essere suscettibili di ulteriori cambiamenti fino all’iter finale di approvazione.

 

Nella Legge di bilancio 2019 verrà attuata la sterilizzazione dell’incremento delle aliquote Iva (le cosiddette clausole di salvaguardia), e gli aumenti verranno rimandati al 1° gennaio 2020, modificando quanto previsto nella Legge di stabilità 2015. Nello specifico:

  • dal 1° gennaio 2020 l’aliquota agevolata Iva del 10% dovrebbe salire al 11.5%;
  • dal 1° gennaio 2020 l’aliquota ordinaria Iva dal 22% salirà al 24,1% e dal 1° gennaio 2021 sarà al 24,5%.

 

Il disegno di legge di bilancio prevede anche l’eliminazione dell’aumento delle accise sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

 

Tra le novità approvate con l’apposizione della fiducia alla Camera, viene confermata la proroga per il prossimo anno delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Viene anche prorogato il “bonus verde” e viene esteso il regime agevolato della cedolare secca ai contratti stipulati nell’anno 2019, relativi a locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 fino a 600 mq di superficie.

  1. le agevolazioni fiscali troviamo anche l’innalzamento a 1000 euro della detrazione forfettaria per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

 

Criteri di esclusione dal regime forfettario

La Legge di Bilancio per il 2019 se rimarrà invariata modificherà in modo determinate il regime forfettario, riservato alle persone fisiche che esercitano attività d'impresa/arte o professione.

E’ prevista un’unica soglia di ricavi per l'accesso al regime, potendo così accedere coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, fino a 65.000 Euro.

Vengono, inoltre, eliminate le altre condizioni per l'accesso al regime, semplificandone di fatto l’accesso e ampliando il numero di potenziali soggetti che possono entrarvi.

Uno dei punti poco chiari previsto dalla normativa era in particolare riferito alle clausole di esclusione del regime forfettario.

Nella versione originaria del disegno di legge, venivano esclusi i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (indipendentemente dal compenso percepito) e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dei due anni precedenti, ovvero di soggetti agli stessi riconducibili.

La nuova disposizione prevede che non possono inoltre avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro, o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

 

Ovviamente la disposizione tende ad evitare che si crei un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali, che godono delle agevolazioni previste dal regime.

 

Viene tolto dal testo anche il riferimento alla soglia dei 30.000 euro, che nella normativa vigente rileva ai fini dell’esclusione e riguarda l’importo percepito da reddito di lavoro dipendente assimilato.

 

Un requisito simile per l’esclusione è previsto anche per il regime forfettario del 20% (la Flat Tax) previsto per i soggetti con ricavi superiori a 65.000 e inferiori a 100.000 euro.

 

Tale regime partirà dal 1° gennaio 2020 e con riferimento specifico alle esclusioni, queste riguardano:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, ad associazioni o imprese familiari, a Srl o ad associazioni in partecipazione;
  • persone fisiche che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori coi quali siano in essere rapporti di lavoro o lo siano stati nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro.

 

Tassazione agevolata utili reinvestiti

Sono state modificate le modalità per individuare gli investimenti rilevanti, in ciascun periodo d’imposta, per l’applicazione dell’aliquota Ires agevolata del 15% (al posto del 24%), per il reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti.

 

NB! - Per investimento si intende in questo caso specifico la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato

 

L’importo massimo assoggettabile all’aliquota ridotta è pari alla somma tra:

  • investimenti in beni strumentali materiali nuovi (ai sensi dell’articolo 102 del TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986);
  • costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

 

Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti (articolo 164, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. n. 917/1986).

 

L'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deducibili a norma dell'articolo 102 del D.P.R. n. 917/1986, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Relativamente al costo del personale dipendente, in ciascun periodo d’imposta questo è rilevante se:

  • il personale sia destinato, per la maggior parte del periodo d’imposta, a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato;
  • si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali, rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale rilevato in specifiche voci del conto economico dell’impresa, rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

 

Accise autotrasporto

Con una norma interpretativa in tema di accise, applicabili al gasolio utilizzato come carburante per autotrasporto viene chiarito:

  • che è da intendersi abrogata la norma che dispone l’operatività dal 2019 del taglio del 15%, disposto dalla Legge di Stabilità del 2014, della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori per l’aumento di accisa sui carburanti.

 

Si deve intendere superato l’effetto di riduzione del credito d’imposta disposto dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014.

In sostanza, il credito d’imposta per gli autotrasportatori è da ritenersi pienamente applicabile e non trova applicazione il taglio, più volte posticipato nel tempo, che avrebbe dovuto essere operativo dal 2019.

 

Iperammortamento al 170%

Fermo restando la mancata proroga del super ammortamento, cambiano le percentuali di maggiorazioni da applicare per l’iperammortamento.

L’intensità del beneficio si differenzia, in maniera decrescente, in funzione di predeterminati volumi di investimenti. La maggiorazione del costo si applica nella misura:

  • del 170% (nella prima bozza era 150%) per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • del 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

 

Rispetto alla versione iniziale del disegno di legge, la nuova formulazione riconosce per gli investimenti fino a 2.5 milioni di euro un maggiorazione del 170% in luogo dell’iniziale 150%. In tale prospettiva, si può valutare di effettuare gli investimenti nel 2019 avvalendosi della nuova maggiorazione.

 

Viene confermato il tetto massimo di 20 milioni di euro introdotto per gli investimenti per i quali non si applica la maggiorazione.

 

La maggiorazione non si applica agli investimenti che fruiscono dell’iperammortamento 2018, ossia della maggiorazione al 150% disposta dalla Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 30, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017).

 

NB!Restano in vigore le disposizioni introdotte dal D.L. 87/2018 che si riferiscono al recupero dell’iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni agevolati.

 

Estromissione agevolata immobili strumentali

La Legge di Bilancio 2019 ripropone la procedura di estromissione agevolata per i beni posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2018.

Nel testo viene estesa la procedura di estromissione agevolata disposta dalla Legge di Bilancio 2016 (art. 1, comma 121, Legge n. 208 del 27 dicembre 2015), ovvero l'esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, anche ai beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018.

 

Nello specifico, la norma consente agli imprenditori individuali che alla data del 31 ottobre 2018 possiedono beni immobili strumentali di optare, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 maggio 2019, per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019.

L’esclusione implica il pagamento di una imposta sostitutiva di Irpef e Irap, con aliquota dell'8%, applicata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

 

Ricordiamo che la disposizione agevolativa consente all’imprenditore individuale una maggiore flessibilità in ordine alla definizione dell’assetto patrimoniale della propria impresa, riproponendo nella sostanza una disciplina già conosciuta dal nostro ordinamento.

 

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

 

NB! - Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019.

 

I due versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il:

  • 30 novembre 2019;
  • 16 giugno 2020.

 

Modifiche al credito d’imposta ricerca e sviluppo

Il legislatore interviene anche sulla disciplina del credito d’imposta per spese di ricerca e sviluppo, prevedendo l’abbassamento della quota agevolabile (salvo specifiche ipotesi) dal 50 al 25%, nonché del massimo importo annualmente concedibile a ciascuna impresa da 20 a 10 milioni.

 

La Legge di Bilancio, inoltre, per quanto concerne l’individuazione delle spese ammissibili per il calcolo del beneficio, dà rilevanza ai costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

 

Per effetto delle modifiche, sono ammissibili al credito d’imposta le spese relative a:

  • contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, agevolabile al 50% per effetto delle norme in esame;
  • contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e di PMI innovative (ma anche con altre imprese diverse), per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non appartengano al medesimo gruppo dell’impresa committente.

 

Con le modifiche previste viene specificato che l’ammissibilità di nuove fattispecie di spesa al credito d’imposta (spese sostenute per materiali, forniture e prodotti analoghi impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale) non opera, qualora l’inclusione del costo di tali beni tra le spese ammissibili al credito d’imposta abbia l’effetto di ridurre l’eccedenza agevolabile.

 

Proroga bonus formazione 4.0

Sarà prorogato di un anno l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0, più precisamente estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Non varia il limite massimo annuale di 300.000 euro.

Relativamente al credito sono effettuate alcune rimodulazioni, secondo la dimensione delle imprese e nello specifico:

  • il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50% delle spese sostenute per la formazione (al posto della precedente misura del 40%);
  • rimane ferma la misura del 40% per le medie imprese;
  • viene ridotta al 30% per le grandi imprese (per queste ultime vi è anche un limite massimo annuale di 200.000 euro).

 

La Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) stabilisce che il credito di imposta è riconosciuto in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. E’ previsto, in particolare, che tali attività devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

 

Modifiche alle modalità di utilizzo del contante

Vengono modificate le vigenti disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti per specifiche categorie di acquisti di beni e servizi effettuati da parte di stranieri non residenti.

In particolare, viene elevato da 10.000 a 15.000 euro l’importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili e viene estesa la possibilità di effettuare tali operazioni anche ai cittadini dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo.

 

Si modificano le disposizioni in tema di tracciabilità dei pagamenti per acquisti di beni e servizi da commercianti al minuto e agenzie di viaggio e turismo effettuati da parte di stranieri non residenti.

 

Le disposizioni oggetto di modifica (articolo 3, comma 1 del D.L. n. 16/2012) derogano alle ordinarie norme in materia di uso del contante (le quali prevedono un limite “ordinario” di 3.000 euro), la cui applicazione è condizionata a puntuali adempimenti, quale tra l’altro la consegna di specifica documentazione agli operatori finanziari presso i quali sono attivati i conti correnti su cui versare i proventi delle predette operazioni e specifiche comunicazioni all’Agenzia delle entrate.

Con le modifiche introdotte in definitiva:

  • passa da 10.000 a 15.000 euro l’importo massimo dei pagamenti in contanti effettuabili, per l’acquisto di beni al dettaglio e di prestazioni di servizi legati al turismo, da parte di soggetti non residenti in Italia;
  • si estende la predetta normativa anche ai cittadini dell’Unione Europea e dello Spazio economico europeo, che attualmente non sono ricompresi nella norma e prevedono il limite ordinario di 3.000 euro applicato agli acquisti effettuati dai cittadini italiani.

 

Quote di ammortamento dell’avviamento

La Legge di Bilancio 2019 interviene anche sulla deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010 (c.d. DTA “qualificate”) e che risultano non dedotte ai fini Ires e Irap nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

In particolare, la deducibilità di tali componenti si articola dal 2019 al 2029 con percentuali individuate puntualmente dalle norme in esame in deroga alla disciplina generale. Per il 2018 non viene concessa alcuna deducibilità.

In particolare, l'ammontare complessivo di tali componenti negativi non dedotti, indipendentemente dall'anno di iscrizione in bilancio, sarà deducibile in modo scaglionato lungo l’orizzonte temporale e in base alle percentuali previste dalla norma.

 

Deducibilità Imu immobili strumentali

Nell’ambito delle imposte comunali, è previsto che i Comuni potranno confermare, anche per gli anni 2019 e 2020, la stessa maggiorazione della Tasi già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del Consiglio comunale.

Il comma 28 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), con successive modifiche, aveva tenuto ferma, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali di lusso), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell’aliquota TASI fino allo 0,8 per mille (di cui al comma 677 della legge di Stabilità 2014), nella stessa misura prevista per gli anni precedenti, con delibera del consiglio comunale.

Relativamente all’Imu:

  • si estende la riduzione del 50% della base imponibile Imu prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta (modificando l’articolo 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. n. 201/2011), anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori.
  • viene raddoppiata, portandola dal 20% al 40%, la percentuale di deducibilità dell’Imu dovuta sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi.

 

NB! - L’attuale norma prevede che l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20%, mentre è indeducibile ai fini dell'IRAP.

 

Riporto perdite per i soggetti Irpef

Il testo della Legge di bilancio 2019, prevede anche la possibilità per i soggetti Irpef, a prescindere dal tipo di contabilità adottato, del riporto in avanti illimitato delle perdite nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa.

In particolare, è consentito alle imprese in contabilità semplificata lo scomputo delle perdite esclusivamente dai redditi d’impresa e non anche dagli altri redditi (di categoria diversa) che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Dovranno essere scomputate le eventuali eccedenze dai redditi della stessa categoria conseguiti nei periodi d’imposta successivi.

Inoltre, è consentito alle imprese soggette all’Irpef (nonché per gli altri soggetti Irpef che svolgono attività d’impresa) di riportare le perdite senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

 

Relativamente ai soggetti in contabilità semplificata e previsto un regime transitorio e, in particolare, le perdite:

  • del periodo d’imposta 2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
  • del periodo d’imposta 2019, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

 

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

 

Cedolare secca immobili commerciali

Una delle novità è rappresentata dall'estensione del regime della cedolare secca anche per le locazioni degli immobili commerciali.

In particolare, la norma estende la possibilità di usufruire anche per gli immobili commerciali del regime agevolato della cedolare secca al 21% rispetto al regime ordinario, secondo il quale il reddito fondiario concorre ai fini dell'Irpef.

In generale, i contratti di locazioni di immobili commerciali per essere agevolabili devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere stipulati nell'anno 2019, con oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze e relative pertinenze locate congiuntamente.

 

Per evitare che si proceda alla risoluzione di un contratto in essere e alla contestuale sottoscrizione di altro contratto tra le stesse parti e per lo stesso bene con effetto dal 2019, il regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

 

Quadro Normativo

Disegno di Legge di Stabilità per il 2019

 

Allegati

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