Principali novità sulla riscossione

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Principali novità sulla riscossione

Verso la semplificazione delle rateazioni dei debiti fiscali

La legge 23/2014 ha conferito al Governo la delega di introdurre norme volte ad armonizzare le rateazioni dei debiti fiscali. L’attuazione della delega è avvenuta con il D.Lgs. n. 159 del 24 settembre 2015 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015) in vigore dal 22 ottobre 2015, che ha riformato il sistema della riscossione, rivedendo in particolare alcune procedure che riguardano gli istituti della rateazione. Il decreto riguardante le misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, ha come obiettivo quello di creare un sistema che favorisca l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, prevedendo forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose. La finalità degli interventi è anche quella modificare le rigidità normative presenti. 

Rateazione delle somme. Il controllo automatico dell’Agenzia

Il “controllo automatico” regolato nell’art. 36-bis D.P.R. 600/73 per le imposte dirette, e nell’art. 54 bis per l’Iva, viene posto in essere dall’Agenzia delle Entrate e si verifica quando la stessa, con l’ausilio di procedure informatiche, analizza il contenuto delle dichiarazioni trasmesse dai contribuenti e ne correla le risultanze debitorie/creditorie che emergono, con i versamenti effettuati con i modelli F24. Quando si verificano delle incongruenze, l’Agenzia può notificare al contribuente una comunicazione di irregolarità, con la quale lo stesso soggetto viene inviato a fornire chiarimenti, oppure al pagamento delle differenze riscontrate. Se le contestazioni dell’Agenzia risultano fondate il contribuente può decidere di procedere al pagamento.

Prima della modifica

La norma in vigore prima delle modifiche (art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/1997) prevedeva che le somme dovute in seguito a controlli per la liquidazione delle imposte (36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) e controlli formali delle dichiarazioni (36-ter, D.P.R. n. 600/1973) potevano essere versate:

  • in un numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo;
  • se superiori a 5.000 euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

La condizione essenziale per l’accesso alla rateazione è che l’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Dopo la riforma (D.L. 159/2015)

Con la riforma prevista dal decreto relativamente alla rateazione delle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti di alcuni istituti definitori dell’accertamento, passa da 6 a 8 il numero minimo di rate per gli avvisi bonari, e si estende da 12 a 16 (rate) il periodo massimo di dilazione degli accertamenti con adesione. Non vi sono cambiamenti per le rateazioni il cui importo dell’avviso è superiore a 5.000 euro, in questo caso il numero massimo delle rate è pari a 20.

Nello specifico le novità relative alle rateazioni sono le seguenti:

  • le somme di importo inferiore o pari a 5mila euro, dovute a seguito di controlli automatici e formali sulle dichiarazioni, possono essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo (ne erano previste sei).
  • le somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione, se di importo superiore a 50mila euro, possono essere versate in un numero massimo di sedici rate trimestrali (la normativa precedente prevedeva la possibilità suddividere il versamento in dodici rate trimestrali per gli importi dovuti superiori a 51.646 euro);
  • il termine di scadenza delle rate successive alla prima viene individuato nell’ultimo giorno di ciascun trimestre;
  • viene estesa la possibilità di fruire della rateazione degli importi dovuti a seguito di acquiescenza agli avvisi di liquidazione per decadenza dalle agevolazioni (prima casa e piccola proprietà contadina), agli avvisi di rettifica e liquidazione dell’imposta di successione e agli avvisi di accertamento dell’imposta di registro per occultamento del corrispettivo;
  • è prevista una disciplina univoca delle modalità di pagamento delle somme rateizzate successivamente all’accertamento con adesione e delle sanzioni ridotte a seguito di acquiescenza.

Decadenza della rateazione

Il D.Lgs. 159/2015 ridetermina l’articolo 15-ter del D.P.R. 602/73, in particolare rimangono immutate le regole di decadenza dalla rateazione previste nel provvedimento originario (prima della riforma), ma viene stabilito il principio di “lieve inadempimento”, secondo il quale è previsto che la rateazione non decade (nuovi commi 3 e 5) nelle seguenti specifiche ipotesi:

  •  tardivo versamento della prima rata non superiore a 7 giorni;
  •  insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3%, e in ogni caso non superiore a 10.000 euro.

In questi casi, il contribuente non decade dalla rateazione ma si verifica:

  • l’iscrizione a ruolo della frazione di debito non pagata;
  • l’applicazione della sanzione in misura piena pari al 30% di quanto dovuto, commisurato però all’importo non pagato o versato in ritardo.

Al comma 6 dell’articolo 15-ter D.P.R. 602/73, viene specificato che continuano ad applicarsi le norme in materia di ravvedimento operoso che prevedono la possibilità di avvalersi del citato istituto se la regolarizzazione avviene entro il termine per il pagamento della rata successiva.

Viene aggiunto che in caso di ravvedimento relativo all’ultima rata (o di versamento in unica soluzione) è comunque possibile il ravvedimento operoso, quando lo stesso viene realizzato non oltre i 90 giorni dalla scadenza dell’ultima rata o dell’avviso stesso (scadenza dei trenta giorni).

Riapertura delle dilazioni in deroga

L’articolo 15 comma 7 del Decreto 159/2015 prevede che i piani di rateazioni di somme iscritte a ruolo, concessi e decaduti da non oltre 24 mesi dalla entrata in vigore del decreto, possono essere ancora dilazionati presentando una domanda entro il 21.11.2015. La nuova dilazione non potrà eccedere le 72 rate mensili, e decade con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Si ricorda che possono essere ammessi al nuovo piano di rateazione solo coloro che hanno ottenuto la stessa, ma sono decaduti nei 24 mesi precedenti il 22.10.2015 (data di entrata in vigore del decreto).

Le nuove dilazioni

Il decreto 159/2015 sostituisce integralmente il comma 1 dell’articolo 19 del DPR 602/1973. In base alle nuove disposizioni, per importi dovuti fino a 50mila euro, l’agente della riscossione deve concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (esclusi i diritti di notifica), fino a un massimo di 72 rate mensili, con un semplice autodichiarazione da parte del contribuente di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Nota bene - Se gli importi a ruolo dovuti superano 50mila euro, la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione che comprovi la difficoltà economica del debitore (modello Isee o dati contabili).

Viene riscritto anche il comma 1-quater dell’articolo 19, e in particolare lo stesso prevede che  ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione, al pari di quanto già stabilito per l’ipoteca, può iscrivere il fermo amministrativo di beni mobili registrati solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dal beneficio ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19. (Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione).

E’ stato rimodulato il numero delle rate non pagate che determinano la decadenza dal beneficio, portandolo a cinque, anche non consecutive, in luogo delle otto previste dalla precedente disciplina. Inoltre in caso di decadenza dai piani di ammortamento concessi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, il debitore può ottenere un nuovo piano di rateazione, a condizione che, al momento della presentazione della relativa istanza, le rate del precedente piano, già scadute alla data di tale presentazione, vengano integralmente saldate. In tal caso, la dilazione potrà essere comunque riconosciuta per un numero di rate non superiore a quello delle rate del vecchio piano non ancora scadute alla medesima data.

Oneri della riscossione

Il decreto interviene anche sulle modalità di calcolo dell’aggio della riscossione che a partire dal 2016 sarà dovuto in misura variabile a seconda della tempestività del pagamento delle somme iscritte a ruolo. L'aggio della riscossione coattiva è addebitato con le seguenti modalità:

  • nella misura del 3%, a carico del contribuente se il pagamento avviene nei termini di legge (60 giorni dalla notifica della cartella);
  • nella misura del 6%, se il pagamento avviene oltre i 60 giorni di notifica della cartella comprendendo anche i relativi interessi di mora;
  • per i ruoli da riscossione volontaria l'aggio è pari all'1% interamente a carico del debitore.

E’ prevista inoltre :

  • una quota (spese esecutive) a carico del debitore, connessa all’espletamento di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, nella misura fissata con decreto del Mef, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;
  • una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, il cui ammontare deve essere determinato con decreto ministeriale;
  • una quota a carico dell’ente creditore che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di adozione da parte dello stesso ente di un provvedimento di sgravio totale o parziale, e ristoro delle attività di gestione dei relativi flussi e di quelle di recupero eventualmente già avviate alla data in cui avviene lo sgravio (anche l’ammontare di tale quota deve essere determinato con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze);
  • una quota a carico degli enti creditori che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari al 3% delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento.

Notifica della cartella e crisi d’impresa

Il decreto modifica l’articolo 25 DPR 602/1973 relativamente ai termini di notifica della cartella di pagamento nell'ambito delle procedure di risoluzione delle crisi d'impresa. La cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rateazione. Vengono inoltre disciplinati gli specifici termini di notifica delle cartelle in caso di crisi aziendale e procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, composizione di crisi da sovraindebitamento e piano del consumatore) e, qualora venga dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede all’insinuazione al passivo senza necessità di notificare la cartella di pagamento.

Imposta di successione

Nell’ambito dell’imposta di successione, vengono recepite le disposizioni dettate dal nuovo articolo 15-ter DPR 602/1973 in materia di inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

La nuova disciplina della rateazione dell’imposta di successione è così strutturata:

  • il contribuente, che riceve l’avviso di liquidazione, può eseguire il versamento di una quota dell’importo dovuto in misura non inferiore al 20% entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso;
  • la quota residua può essere suddivisa in otto rate trimestrali, o per importi superiori a 20mila euro in massimo di dodici rate trimestrali;
  • la dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro;
  • sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al versamento del 20%;
  • le rate trimestrali scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre;
  • il mancato versamento del 20% ovvero di una delle rate entro il versamento della rata successiva, determina la decadenza dal beneficio della rateazione e l’importo dovuto, dedotto quanto già versato è iscritto a ruolo con relativi interessi e sanzioni.

Anche in materia di imposta di successione viene introdotto il “lieve inadempimento”, che esclude la decadenza dalla rateazione nel caso di insufficiente versamento di una rata per una frazione non superiore al 3% e in ogni caso a 10mila euro, nonché in caso di tardivo versamento non superiore a sette giorni.

Sospensione della riscossione (Responsabilità del professionista)

Il decreto 159/2015 interviene sulle disposizioni che disciplinano le conseguenze del procedimento penale a carico del professionista relativamente alla sospensione della riscossione. Se il giudizio si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, le sanzioni a carico del contribuente sono annullate e conseguentemente irrogate al professionista, precisando che a tale irrogazione segue l’iscrizione a ruolo nei termini di legge.

Se invece il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione, viene revocata la sospensione procedendo alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente senza alcuna maggiorazione (diversamente da quanto previsto dalla disciplina previgente).

Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento di non luogo a procedere ex articolo 425 CPP per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato (ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere ex articolo 529 CPP), la sospensione della riscossione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver tempestivamente promosso azione civile nei confronti del professionista fornendo la relativa prova all’ufficio. In tale ipotesi se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l’ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all’irrogazione in capo al professionista, se invece, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto, l’ufficio provvede alla revoca della sospensione e alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente senza alcuna maggiorazione.

Per effetto della nuova disciplina, viene ampliato il periodo di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza previsti per l'irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione. Essi sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il giudizio civile eventualmente promosso nei suoi confronti.

Contribuenti interessati da eventi eccezionali

In caso di sospensione dei termini di versamento delle imposte, a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali, sono sospesi per un corrispondente periodo di tempo tutti i termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali, e degli agenti della riscossione.

E' individuato un termine pari a trenta giorni dal termine del periodo di sospensione entro cui devono essere eseguiti i versamenti sospesi. Tale termine opera solo se non sono emanate specifiche disposizioni circa la ripresa della riscossione.

I termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, che hanno sede nei territori dei comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di comuni diversi, ma che riguardano debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori dei comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Durante il periodo di sospensione l’agente della riscossione non può notificare le cartelle di pagamento.

La procedura di notifica

Nell’ottica dell’efficienza e della riduzione dei costi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente si è voluto potenziare la diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata nell’ambito delle procedure di notifica. La notifica della cartella di pagamento, può essere eseguita a mezzo PEC, all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.

Nei confronti delle imprese individuali o costituite in forma societaria nonché dei professionisti iscritti in albi o elenchi, viene sancito l’obbligo per l’agente della riscossione di eseguire la notifica esclusivamente mediante PEC, all’indirizzo risultante all'INIPEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata).

Se l’indirizzo PEC del destinatario non risulta valido e attivo, l’agente della riscossione è tenuto a eseguire la notifica mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio territorialmente competente, con contestuale pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della stessa. Il destinatario deve peraltro essere avvisato per raccomandata con avviso di ricevimento. Le modifiche in esame si applicano alle notifiche effettuate a decorrere d 1° giugno 2016 e fino a tale data resta ferma la disciplina previgente.

 

Quadro Normativo

Legge n. 23 dell'11 marzo 2014

Decreto Legislativo n. 159 del 24 settembre 2015

D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973

D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973

Legge n. 228 del 24 dicembre 2012

Decreto Legislativo n. 462 del 18 dicembre 1997

Decreto Legislativo n.218 del 19 giugno 1997

Decreto Legislativo n. 346 del 31 ottobre 1990

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