Prima la cancellazione e poi il trasferimento

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La Corte di legittimità, con sentenza n. 25824 del 10 dicembre 2009, ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo avverso la decisione con cui i giudici di appello avevano riconosciuto ad un legale il risarcimento del danno subito per il mancato accoglimento della istanza di trasferimento. Nel caso di specie, l'avvocato aveva presentato la domanda mentre era ancora in corso, nei suoi confronti un procedimento disciplinare attivato perchè non aveva versato dei contributi di iscrizione all'Albo.

I giudici di Cassazione, in particolare, hanno sottolineato la vigenza del principio secondo cui non si può pronunciare la cancellazione dell'avvocato dall'Albo quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare; conseguentemente – continua la Corte – “il trasferimento non può essere concesso se non all'esito di un procedimento in cui l'ordine di provenienza deve in primo luogo valutare la possibilità in astratto di cancellazione dall'albo dell'iscritto, richiedendo a tal fine il prescritto nulla-osta”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – No a trasferimenti e no a risarcimenti - Alberici

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