Prezzo libero per l’edilizia popolare

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Rilevanti le novità introdotte dalla conversione in legge del Dl Sviluppo (106/2011) per quanto riguarda gli immobili di edilizia residenziale pubblica (Erp ex Peep).

Uno dei vincoli che di norma è presente nella convenzione stretta tra impresa costruttrice e Comune, ossia la determinazione del prezzo di cessione dall’impresa al primo acquirente o del relativo canone di locazione per il primo inquilino nonché il prezzo delle successive vendite o locazioni potrà essere rimosso, sussistendo determinati requisiti. E’ infatti noto che sussistono nelle convenzioni alcuni limiti come quello della determinazione del prezzo massimo di cessione o di canone di locazione per tali alloggi.

La novella legislativa prevede che qualora siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di stipula del trasferimento dell’area tali limiti possano venire meno se il nuovo proprietario firma una nuova convenzione con il Comune, che sarà trascritta come atto pubblico nei registri immobiliari. E’ altresì richiesto di effettuare un versamento costituito dal valore dell’area dove è stato attuato l’intervento edilizio, il cui importo è di complicata individuazione.
Anche in
  • Il Sole24 Ore – Norme e Tributi, p. 14 - Libertà di vendita per le case popolari - Busani

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