Previsto l’aumento della tassazione delle forme pensionistiche complementari

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Ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. n. 252/2005, relativo al regime tributario delle forme pensionistiche complementari, i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto - con l'art. 4, comma 6-ter – che per l'anno 2014 l'aliquota prevista dal citato articolo 17, comma 1, sia elevata all'11,50%.

Il testo ufficiale del DDL Stabilità 2015 diffuso dal Governo, all’art. 44, comma 1, prevede che i fondi pensione saranno soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applicherà sempre sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

Un aumento non di poco conto che rischia di far perdere appeal alla c.d. pensione complementare.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 6 - Fondi pensione, il Fisco taglia l’assegno fino all’11% - Pinna

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