Previdenza complementare e prescrizione dei diritti di riscatto e trasferimento
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 18 marzo 2015
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La COVIP ha risposto ad un quesito relativo alla prescrittibilità dei diritti di riscatto, trasferimento o mantenimento della posizione individuale a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.
In particolare, è stato chiesto se il mancato esercizio del diritto di riscatto, trasferimento o mantenimento della posizione presso il Fondo, nel termine di cinque anni, o in alternativa di dieci anni, dalla data di perdita dei suddetti requisiti, determini il maturare della prescrizione estintiva quinquennale (ex 2947 c.c.) o della prescrizione decennale (ex art. 2946 c.c.).
Al riguardo, la Commissione ha evidenziato che, in tema di prescrizione, nell’ambito della previdenza complementare trovano applicazione i principi di carattere generale dettati dal codice civile.
La perdita dei requisiti di partecipazione prima del pensionamento, ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. n. 252/2005, dà luogo alla possibilità di esercitare le diverse opzioni previste dall’ordinamento, consistenti nel riscatto o nel trasferimento della posizione per cui, in questo caso, non troverebbe applicazione la prescrizione breve quinquennale ma quella ordinaria decennale (ex art. 2946 c.c.).
Inoltre, l’iscritto che perda i requisiti di partecipazione prima del pensionamento può esercitare, oltre alla facoltà del riscatto e trasferimento della posizione, anche la facoltà di mantenere la posizione individuale presso il fondo ed a tal proposito la Commissione ha rilevato che in difetto dell’esercizio dell’opzione di trasferimento o riscatto da parte dell’iscritto trova automatica applicazione la regola del mantenimento della posizione presso la forma pensionistica.
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