Prestazioni integrative Fondo TLC: domanda e procedura di accesso
Pubblicato il 08 aprile 2025
In questo articolo:
- Finalità e ambito di intervento del Fondo TLC
- Un Fondo strategico per rafforzare il settore telecomunicazioni
- Prestazioni attivate dal 2024
- Imprese beneficiarie: soggetti ammessi alle prestazioni
- Requisiti per i lavoratori beneficiari
- Domanda di accesso alle prestazioni: come fare
- Scadenze per la presentazione della domanda
- Contribuzione ordinaria e contributo addizionale
- Esposizione nei flussi Uniemens
- Modalità di pagamento delle prestazioni integrative
- Finanziamento e contributo addizionale del Fondo TLC, in sintesi
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Il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (Fondo TLC), istituito con decreto del ministro del lavoro di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze il 4 agosto 2023, al centro del messaggio n. 1185 del 7 aprile 2025, in cui l’Inps definisce le modalità di domanda e la procedura di accesso a tale sostegno economico.
L’istituzione del Fondo TLC avviene nell’ambito della strategia di rafforzamento della rete di protezione sociale per i lavoratori delle imprese operanti nel comparto delle telecomunicazioni; il decreto istitutivo si inserisce infatti in un quadro più ampio di politiche attive e passive del lavoro, in linea con la riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dal decreto legislativo n. 148/2015.
Alla base dell’istituzione del Fondo vi è un importante processo di concertazione tra le parti sociali, culminato nella sottoscrizione di due accordi collettivi nazionali di settore.
- Accordo del 20 aprile 2022 tra Assotelecomunicazioni - Asstel e le organizzazioni sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni.
- Accordo integrativo del 13 settembre 2022, volto a rafforzare e completare l’assetto normativo e gestionale del Fondo.
Si tratta di accordi che costituiscono la base contrattuale del provvedimento ministeriale, confermando la centralità del dialogo sociale nella costruzione di strumenti bilaterali di sostegno al reddito.
Il coinvolgimento diretto delle rappresentanze datoriali e sindacali ha consentito di adattare le misure di sostegno alle specificità del settore TLC, caratterizzato da profondi mutamenti strutturali, digitalizzazione accelerata e processi di riorganizzazione.
Finalità e ambito di intervento del Fondo TLC
Il Fondo TLC si propone di garantire una tutela integrativa ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni, attraverso prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa ordinaria in materia di integrazione salariale.
In particolare, il decreto istitutivo individua un ampio ventaglio di interventi di natura economica, formativa e previdenziale, finalizzati a:
- supportare economicamente i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, attraverso prestazioni integrative della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e dell’Assegno di Integrazione Salariale (AIS). Tali prestazioni sono erogate in aggiunta agli importi riconosciuti dalla normativa vigente, con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela del reddito dei lavoratori durante i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- sostenere i lavoratori in caso di cessazione del rapporto di lavoro, mediante la corresponsione di prestazioni integrative o aggiuntive, sia in termini economici che di durata, rispetto a quanto previsto dalla legge. Tra queste si segnala anche l’assegno straordinario previsto per accompagnare i lavoratori verso il pensionamento;
- favorire la riqualificazione professionale e l’occupabilità, attraverso il finanziamento di programmi formativi di riconversione e aggiornamento delle competenze, anche in collaborazione con i fondi interprofessionali o con risorse dell’Unione europea. In un contesto in cui l’innovazione tecnologica e i processi di transizione digitale impongono continui adeguamenti delle competenze, tali interventi si rivelano fondamentali per la tenuta occupazionale del settore;
- promuovere la staffetta generazionale, incentivando i datori di lavoro che favoriscono l’esodo incentivato di lavoratori prossimi alla pensione e la contestuale assunzione di giovani. In tale ambito, il Fondo può farsi carico del versamento mensile dei contributi previdenziali relativi ai lavoratori usciti, per un periodo massimo di tre anni. Questa misura intende incentivare il ricambio generazionale e contribuire alla riduzione della disoccupazione giovanile.
Un Fondo strategico per rafforzare il settore telecomunicazioni
L’attivazione del Fondo TLC rappresenta una risposta concreta alla necessità di rafforzare l’occupazione del settore delle telecomunicazioni, soggetto a frequenti trasformazioni dovute all’innovazione digitale, alle esigenze di riconversione industriale e alla crescente competitività del mercato.
Attraverso un sistema di prestazioni facoltative, il Fondo integra le misure pubbliche e contribuisce a ridurre l’impatto sociale delle crisi aziendali e dei processi di riorganizzazione.
La sua natura bilaterale e la governance partecipata dalle parti sociali ne rafforzano inoltre l’efficacia e l’aderenza alle reali esigenze del comparto.
Tipologie di prestazioni integrative previste dal Fondo TLC
Il decreto istitutivo del Fondo elenca puntualmente le tipologie di prestazioni facoltative che possono essere attivate dalle imprese appartenenti al settore delle telecomunicazioni.
Le misure si configurano come integrazioni economiche, contributive e temporali, e possono essere distinte nelle seguenti categorie principali.
1. Integrazione economica delle prestazioni CIGS, CIGO e AIS
Una delle prestazioni principali garantite dal Fondo è la maggiorazione degli importi delle integrazioni salariali già previste dalla normativa generale, ovvero:
- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO): ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 148/2015;
- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS): prevista all’art. 20 dello stesso decreto;
- Assegno di Integrazione Salariale (AIS): ex art. 30, comma 1-bis, D.lgs. n. 148/2015.
L’obiettivo della misura è quello di garantire ai lavoratori beneficiari un trattamento economico complessivo pari all’80% della retribuzione utile al calcolo del Tfr, come prevista dai contratti collettivi di riferimento.
La prestazione integrativa si applica ai lavoratori che abbiano già ottenuto l’autorizzazione per la prestazione principale e viene corrisposta per l’intero periodo autorizzato; peraltro, in questa fase, è possibile richiedere l’integrazione solo per le prestazioni con pagamento a conguaglio, mentre per quelle a pagamento diretto saranno fornite istruzioni operative successive.
2. Assegno straordinario per l’esodo dei lavoratori anziani
Il Fondo può inoltre erogare un assegno straordinario nell’ambito di programmi di esodo volontario rivolti ai lavoratori che maturino i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Tale misura è destinata ai lavoratori in possesso di anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996, come previsto dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del D.L. n. 201/2011 (cosiddetta riforma Fornero).
L’assegno straordinario rappresenta uno strumento utile per gestire processi di riorganizzazione aziendale, favorendo l’uscita incentivata di lavoratori prossimi alla pensione e facilitando nel contempo l’ingresso di nuove risorse in azienda. Durante il periodo di percezione dell’assegno, il Fondo garantisce anche il versamento della contribuzione correlata presso la gestione previdenziale di riferimento.
3. Estensione della durata delle prestazioni ordinarie
Il Fondo TLC può riconoscere prestazioni aggiuntive in termini di durata, oltre quanto stabilito dalla normativa vigente, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.
In tal modo, i lavoratori interessati possono beneficiare di un prolungamento del periodo di sostegno economico, contribuendo a mitigare l’impatto della disoccupazione e a favorire il reinserimento lavorativo. Tali interventi, compatibilmente con le risorse disponibili, offrono una copertura più ampia e flessibile, adattabile alle specifiche situazioni aziendali e settoriali.
4. Contributi figurativi in caso di staffetta generazionale
Il Fondo prevede, in via opzionale, il versamento dei contributi previdenziali mensili figurativi a favore di lavoratori che accedano al pensionamento (vecchiaia o anticipato), nell’ambito di processi di staffetta generazionale. La misura può essere attivata per lavoratori con anzianità contributiva anteriore al 1996 che raggiungano i requisiti pensionistici entro tre anni.
In parallelo, il datore di lavoro deve assumere giovani lavoratori di età non superiore a 35 anni, con un contratto di durata almeno triennale (anche di apprendistato). In questo modo, il Fondo sostiene il ricambio generazionale nel settore e incentiva la transizione ordinata verso la pensione per i lavoratori più anziani.
Prestazioni attivate dal 2024
Con il messaggio n. 1185 del 7 aprile 2025 viene confermata la piena operatività del Fondo e vengono precisati ulteriori interventi riconoscibili dal 1° gennaio 2024 subordinati alla nomina del Comitato amministratore del Fondo, avvenuta il 14 febbraio 2024.
1. Integrazione dell’accordo di transizione occupazionale (art. 22-ter D.lgs. 148/2015)
Il Fondo può riconoscere una prestazione integrativa anche per i trattamenti straordinari concessi nell’ambito degli accordi di transizione occupazionale, introdotti dall’articolo 22-ter del D.lgs. n. 148/2015. Si tratta di strumenti destinati a favorire la ricollocazione dei lavoratori a rischio esubero, attraverso un ulteriore periodo di CIGS finalizzato al reinserimento professionale, per un massimo di dodici mesi non prorogabili.
Tali accordi rappresentano un'importante misura di politica attiva del lavoro, e l'integrazione economica garantita dal Fondo mira a rafforzarne l'efficacia, sostenendo il reddito dei lavoratori durante il percorso di transizione.
2. Proroga delle prestazioni ex art. 22-bis D.lgs. 148/2015 per il 2024
Nel solo anno 2024, sono integrabili anche le prestazioni previste dall’articolo 22-bis del D.lgs. n. 148/2015, la cui efficacia è stata prorogata dall’articolo 1, comma 129, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Tali prestazioni, originariamente introdotte in via straordinaria, mantengono una valenza emergenziale e transitoria, e la loro integrazione da parte del Fondo consente di estendere la protezione a ulteriori casistiche aziendali e lavorative.
Imprese beneficiarie: soggetti ammessi alle prestazioni
Le prestazioni integrative del Fondo possono essere richieste esclusivamente dalle imprese che rientrano nel campo di applicazione definito dall’articolo 1 del decreto istitutivo del 4 agosto 2023, ossia:
- imprese che applicano il contratto collettivo nazionale di settore sottoscritto da Assotelecomunicazioni - Asstel;
- imprese che svolgono attività riconducibili alla produzione, gestione, installazione, manutenzione o commercializzazione di servizi, prodotti e sistemi relativi alle telecomunicazioni.
L’appartenenza a tale filiera è condizione essenziale per l’accesso alle prestazioni, unitamente all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al Fondo.
Le imprese devono essere inoltre in regola con gli obblighi contributivi e non devono risultare sospese o escluse per inadempienze formali o sostanziali.
Requisiti per i lavoratori beneficiari
Possono beneficiare delle prestazioni integrative i lavoratori subordinati dipendenti delle imprese ammesse che risultino inseriti nel provvedimento autorizzativo della prestazione principale (CIGO, CIGS o AIS).
La prestazione integrativa viene infatti riconosciuta solo in relazione ai soggetti che già percepiscono un trattamento di integrazione salariale ordinario o straordinario, per il quale sia intervenuto un provvedimento pubblico di concessione.
NOTA BENE: la verifica della compatibilità individuale del lavoratore con la prestazione integrativa avviene in sede di validazione del flusso di pagamento della prestazione principale. Pertanto, la posizione del singolo beneficiario viene considerata conforme solo se l’Inps ha concluso positivamente le verifiche sul trattamento principale.
Domanda di accesso alle prestazioni: come fare
L’accesso alle prestazioni integrative richiede la presentazione di una specifica domanda da parte del datore di lavoro o di un intermediario abilitato, nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto istitutivo e delle istruzioni contenute nel messaggio Inps n. 1185 del 7 aprile 2025.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma OMNIA-IS, sezione “Fondi di solidarietà bilaterali - prestazioni facoltative ed integrative”.
All’interno della piattaforma, l’utente abilitato può selezionare l’autorizzazione CIGS, CIGO o AIS già concessa per la quale intende richiedere la prestazione integrativa.
Il sistema consente la presentazione di una sola domanda per ciascuna autorizzazione principale, evitando sovrapposizioni o duplicazioni di richieste.
Una volta selezionata l’autorizzazione, la procedura precompila automaticamente i dati relativi al provvedimento autorizzato, tra cui:
- numero e data dell’autorizzazione;
- periodo autorizzato;
- modalità di pagamento (a conguaglio o diretto);
- numero di beneficiari e ore autorizzate;
- ticket associato all’autorizzazione;
- sede territoriale INPS competente (UP interessata).
Questi dati non possono essere modificati dall’utente, a garanzia della coerenza tra la prestazione principale e quella integrativa.
In fase di compilazione della domanda, il datore di lavoro o l’intermediario deve inserire l’importo complessivo della prestazione da erogare, in modo da assicurare che il trattamento complessivo (prestazione principale più integrazione) raggiunga l’80% della retribuzione utile al calcolo del Tfr, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato.
La procedura mette a disposizione il dato precompilato relativo alle ore autorizzate di integrazione salariale, lasciando all’utente la responsabilità di indicare l’importo complessivo richiesto.
In una fase successiva è prevista l’introduzione di uno strumento di simulazione automatica per agevolare il calcolo sulla base di dati disponibili (numero di beneficiari, retribuzioni da Uniemens, ore autorizzate, ecc.).
Ticket unificato per il pagamento
Ai fini del pagamento, non è necessario generare un ticket aggiuntivo per la prestazione integrativa. Il sistema utilizza il medesimo ticket associato alla prestazione principale, sia in caso di pagamento a conguaglio sia in caso di pagamento diretto.
Scadenze per la presentazione della domanda
Le tempistiche di presentazione della domanda di prestazione integrativa sono stabilite dalla delibera n. 1 del Comitato amministratore del Fondo datata 6 febbraio 2025, e recepite nelll'allegatoo al messaggio n. 1185/2025.
In particolare, la domanda deve essere presentata entro 60 giorni alternativamente:
- dalla fine del periodo autorizzato per la prestazione principale;
- dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se avvenuta successivamente alla scadenza del periodo stesso.
Il rispetto del termine di 60 giorni costituisce criterio di precedenza nell’esame delle domande da parte del Comitato, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto istitutivo.
In altre parole, le richieste presentate entro i termini vengono trattate con priorità rispetto a quelle tardive, compatibilmente con le risorse disponibili.
Per agevolare la fase di avvio del Fondo, il legislatore ha previsto una fase transitoria per le autorizzazioni già concesse fino alla data del 7 aprile 2025 (data di pubblicazione del messaggio Inps).
In tali casi dunque, il termine dei 60 giorni viene neutralizzato consentendo la presentazione della domanda fino a 60 giorni successivi alla pubblicazione del messaggio stesso, senza pregiudicare il diritto alla prestazione.
Tale disposizione ha lo scopo di evitare penalizzazioni per le imprese che hanno ricevuto autorizzazioni prima dell’avvio a regime delle nuove modalità operative, garantendo l’accesso uniforme ai benefici del Fondo.
Contribuzione ordinaria e contributo addizionale
In linea con quanto stabilito dal decreto istitutivo del 4 agosto 2023, il finanziamento delle prestazioni integrative è assicurato attraverso:
- contribuzione ordinaria: versata mensilmente da tutte le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo, sulla base delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti;
- contributo addizionale: versato in caso di accesso alle prestazioni integrative, nella misura dell’1,5% calcolato sulle retribuzioni perse dai lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il contributo addizionale rappresenta un elemento essenziale per sostenere il sistema di protezione sociale previsto dal Fondo, garantendo un’equa ripartizione degli oneri tra tutte le aziende beneficiarie. Tale misura si ispira al principio di mutualità selettiva: solo chi accede concretamente alle prestazioni è tenuto a finanziare in misura aggiuntiva il Fondo.
Il calcolo della base imponibile su cui applicare il contributo addizionale segue le stesse regole previste per la determinazione delle retribuzioni perse, in analogia con le altre prestazioni di integrazione salariale, e deve tenere conto del numero di ore autorizzate e dell’importo orario della retribuzione di riferimento.
Esposizione nei flussi Uniemens
Le aziende tenute al versamento del contributo addizionale devono rispettare precisi obblighi di esposizione nei flussi mensili, al fine di consentire all’Istituto il monitoraggio, la validazione e il controllo delle somme dovute.
Nel dettaglio, è obbligatoria la valorizzazione dell’elemento <BaseCalcoloTFR> all’interno del nodo <MeseTFR> della denuncia mensile Uniemens. Tale informazione è indispensabile per il calcolo corretto dell’importo erogabile a titolo di prestazione integrativa. L’omissione di tale dato comporta lo scarto del flusso in fase di controllo di accoglienza, rendendo di fatto inammissibile la richiesta di integrazione.
Inoltre, il datore di lavoro (o il consulente delegato) deve indicare con precisione:
- il numero di autorizzazione della prestazione principale (CIGS, CIGO o AIS) nel nodo
<NumAutorizzazione>
del blocco<CIGAutorizzata>
; - il codice causale “L017” per l’indicazione dell’importo da porre a conguaglio a titolo di prestazione integrativa;
- il codice causale “A109” per l’indicazione dell’importo del contributo addizionale.
Entrambi i codici devono essere utilizzati all’interno dei nodi <CongFSolACredito> e <CongFSolADebito> del blocco <FondoSol>, rispettivamente per l’importo da recuperare e per l’importo da versare.
Queste modalità di esposizione sono obbligatorie e vincolanti: la mancata corretta valorizzazione dei codici Uniemens può determinare il mancato riconoscimento della prestazione e l’avvio di eventuali azioni di recupero o sanzione da parte dell’Istituto.
Modalità di pagamento delle prestazioni integrative
Le prestazioni integrative erogate dal Fondo TLC possono essere corrisposte al datore di lavoro mediante due modalità alternative.
- Pagamento a conguaglio: il datore di lavoro anticipa la somma dovuta al lavoratore e recupera successivamente l’importo tramite compensazione nel flusso Uniemens. Si tratta della modalità attualmente operativa e prevista in via esclusiva nella prima fase di attuazione del Fondo.
- Pagamento diretto: sarà introdotto in una fase successiva, previa definizione delle istruzioni operative da parte dell’Inps. In questo caso, l’Istituto provvederà direttamente all’erogazione della somma al lavoratore beneficiario, su richiesta motivata del datore di lavoro, in presenza di condizioni specifiche (es. crisi finanziaria aziendale o cessazione dell’attività).
Al momento, come precisato nel messaggio Inps n. 1185 del 7 aprile 2025, possono essere presentate domande esclusivamente per le prestazioni integrative riferite ad autorizzazioni principali con pagamento a conguaglio. Per le domande relative a prestazioni già erogate con modalità diretta, le istruzioni operative saranno fornite con successivo messaggio.
Il pagamento della prestazione integrativa segue le stesse modalità della prestazione principale, utilizzando lo stesso ticket INps associato all’autorizzazione e facendo riferimento agli stessi beneficiari già validati per la prestazione ordinaria.
Finanziamento e contributo addizionale del Fondo TLC, in sintesi
Soggetti obbligati |
Imprese aderenti al Fondo TLC (art. 1 del decreto istitutivo) |
Contribuzione ordinaria |
Obbligatoria, versata mensilmente su tutte le retribuzioni imponibili dei lavoratori |
Contributo addizionale |
1,5% sulle retribuzioni perse dei lavoratori destinatari di CIGO, CIGS o AIS |
Condizione per il contributo addizionale |
Accesso alle prestazioni integrative del Fondo |
Modalità di pagamento attiva |
Conguaglio (anticipato dal datore di lavoro, recuperato in Uniemens) |
Modalità in fase di attivazione |
Pagamento diretto da parte dell’INPS (istruzioni operative in arrivo) |
Obblighi Uniemens |
- Valorizzazione elemento |
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