Revoca Prestazioni INPS

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Revoca Prestazioni INPS

La comunicazione della revoca delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014) sono state inviate dall’INPS con riferimento a quelle prestazioni per le quali non erano state fornite le dovute comunicazioni reddituali.

In merito, con messaggio n. 3446 del 30 agosto 2016, l’Istituto ha comunicato che sono state ricostituite a livello centrale le pensioni per le quali alla data dell’elaborazione i redditi degli anni 2012 e 2013 non risultavano rientrati.

Per le pensioni dell’AGO, delle Convenzioni Internazionali e delle prestazioni assistenziali, la lavorazione è stata effettuata a periodo chiuso, ed ha pertanto interessato gli anni 2012, 2013 e 2014.

È stata pertanto impostata come data fine calcolo arretrati la data del 31.12.2013 per il solo anno 2012 non rientrato e la data del 31.12.2014 per il solo anno 2013 non rientrato o entrambi.

Le prestazioni relative agli anni successivi non sono state elaborate e sono pertanto rimaste invariate.

Evidenzia l’INPS che i conguagli a debito fino a 12,00 euro non sono stati recuperati e che per l’impostazione degli eventuali piani di recupero centrale sulla pensione sono stati seguiti i criteri consueti.

I recuperi impostati a livello centrale saranno avviati a partire dalla rata di pensione di dicembre 2016 ma, per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, l’avvio del recupero verrà differito.

Ultima data

L’ultima data utile per la presentazione delle dichiarazioni reddituali da parte dei pensionati inadempienti è fissata al 14 ottobre 2016 sia per l’anno 2012 che per l’anno 2013.

Se entro il termine stabilito verrà resa la dichiarazione e ricostituita la posizione:

  • la prestazione collegata al reddito delle pensioni dei fondi speciali verrà ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso;
  • per tutte le prestazioni oggetto della ricostituzione centrale verrà generato il conguaglio a credito che sarà gestito in compensazione del debito.

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