Prestazioni di esodo e part-time
Pubblicato il 29 marzo 2017
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La Legge Fornero ha previsto la possibilità di stipulare accordi tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale volti all’esodo dei lavoratori prossimi a pensione (entro i successivi 48 mesi), con erogazione di una prestazione da parte dell’INPS, finanziata interamente dal datore di lavoro, dalla data di esodo fino alla data di maturazione della prestazione pensionistica.
Per i periodi di erogazione della prestazione medesima, il datore di lavoro deve versare la contribuzione figurativa correlata.
Con messaggio n. 1360 del 28 marzo 2017 l’INPS ha annunciato di aver elaborato un apposito algoritmo di calcolo per valorizzare correttamente la contribuzione correlata sulla base della media delle retribuzioni dei due anni o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori che accedono alla prestazione di esodo in questione e che abbiano prestato attività lavorativa in part time, anche per un breve periodo, nell’arco del biennio o quadriennio di riferimento.
Qualora nel biennio o quadriennio precedente l’accesso all’esodo il lavoratore abbia fruito di un periodo di part time, l’algoritmo determina il valore delle settimane utili da assegnare mensilmente all’intero periodo oggetto di contribuzione correlata mentre, nel caso in cui il biennio o quadriennio precedente sia stato interessato unicamente da rapporto di lavoro prestato in regime di full time, il valore delle settimane utili coinciderà esattamente con le settimane di diritto e nessuna riduzione sarà operata sulla misura.
Quindi, nell’esposizione della contribuzione correlata flussi mensili UniEmens, i datori di lavoro non dovranno valorizzare le settimane utili né le coperture settimanali riferite ai lavoratori in prestazione di esodo ma dovranno essere obbligatoriamente indicati i seguenti valori all’interno degli elementi sotto riportati:
-
<Qualifica1> = “T” o “V” a seconda del momento di presentazione della domanda di esodo se antecedente o successivo al 1° maggio 2015;
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<Qualifica2> = medesimo valore inserito nel flusso relativo all’ultimo mese di attività lavorativa precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, specifica il messaggio, è stata inoltre istituita in <tipocessazione> dell’elemento <cessazione> una nuova causale, individuata dal codice 5, avente come significato “Cessazione della fruizione della prestazione di esodo art. 4, commi da 1 a 7 ter, L. n. 92/2012, per i soggetti con decorrenza inframese del trattamento pensionistico”.
Nel nuovo campo il datore di lavoro dovrà indicare la data di cessazione della prestazione di esodo.
- eDotto.com – Edicola del 13 ottobre 2016 – Prestazione di esodo – Schiavone
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