Prescrizione dichiarata in appello ma maturata prima? Via le statuizioni civili

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Prescrizione dichiarata in appello ma maturata prima? Via le statuizioni civili

Qual è la sorte delle statuizioni civili nel caso di sentenza d'appello dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione, se quest'ultima risulti maturata prima della decisione di condanna?

Al quesito hanno dato risposta le Sezioni Unite penali della Cassazione con sentenza n. 39614 del 19 ottobre 2022.

Per il massimo Collegio di legittimità, le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado devono essere revocate nel caso di declaratoria, in sede di gravame, di estinzione del reato per prescrizione.

Questo, se il giudice d'appello pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione"' di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata precedentemente alla decisione di condanna.

Contrasto interpretativo risolto dalle Sezioni Unite

Sulla questione era stata rilevata, dalla Seconda sezione penale, l'esistenza di due indirizzi contrastanti nella giurisprudenza di legittimità:

  • un primo orientamento, secondo cui il verificarsi della causa estintiva a monte della sentenza di condanna di primo grado comporta, comunque, l'inapplicabilità dell'art. 578 c.p.p.;
  • un secondo indirizzo, ai sensi del quale il giudice d'appello che dichiari la prescrizione maturata in epoca antecedente la sentenza di condanna a seguito di un apprezzamento diverso riferito al regime circostanziale, ha il potere-dovere di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle statuizioni civili, in applicazione del menzionato art. 578.

Le SS. UU. hanno ritenuto meritevole di adesione la prima lettura interpretativa in esame ed hanno enunciato, quindi, il seguente principio di diritto:

"Il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice 'constatazione' di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso sia per effetto di ‘valutazioni’ difformi – che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute".
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