Prescrizione frodi Iva in parte da disapplicare
Pubblicato il 21 gennaio 2016
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Con sentenza n. 2210 depositata il 20 gennaio 2016, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha affrontato la questione della disapplicazione delle norme italiane sulla prescrizione delle frodi Iva, nella specie poste in essere dal ricorrente con l'utilizzo di false fatture per operazioni inesistenti.
Tra le considerazioni che impongono la disapplicazione delle norme di riferimento, la terza sezione penale ha citato una pronuncia della Corte di Lussemburgo (in particolare il c.d. Caso Taricco) ove è stata per l'appunto denunciata l'insostenibilità del meccanismo prescrittivo italiano, laddove può determinare una sistematica impunità delle gravi frodi in materia Iva, lasciando così privi di adeguata tutela non solo gli interessi finanziari dello Stato italiano ma anche della stessa Unione.
Disciplina prescrizione frodi Iva: incompatibile con diritto europeo
La disciplina della prescrizione (artt. 160 e 161 c.p. che fissano un termine assoluto di prescrizione anche in presenza di atti interruttivi) è stata dunque giudicata incompatibile con gli obblighi europei di tutela penale.
Conclusivamente nel caso di specie - appurato dunque il contrasto con la normativa europea, per cui la Suprema Corte non ha tuttavia ritenuto necessario sottoporre la questione al vaglio di legittimità costituzionale – l'obbligo di disapplicazione della normativa attualmente vigente in materia di prescrizione, innanzitutto, non può provocare la reviviscenza di quella anteriore (regime antecedente le modifiche introdotte dalla legge 251/2005).
E nemmeno può determinare la revoca della dichiarazione di estinzione del reato già intervenuta, poichè il soggetto al quale l'autorità giurisdizionale abbia dichiarato estinto il reato acquisisce un diritto soggettivo che prevale sulle istanze punitive dello Stato.
Nella specie pertanto, le norme europee non vanno ad incidere sui periodi di imposta (di cui al reato di frode contestato) già dichiarati estinti dal giudice, la cui statuizione è divenuta irrevocabile.
Per quanto invece riguarda i reati al momento ancora non estinti, bisogna invece operare una distinzione: se la eventuale futura dichiarazione di prescrizione dipende dal mancato rispetto dei termini di cui all'art. 157 c.p., allora nulla questio, non essendo stato questo punto toccato dalla menzionata pronuncia della Corte di Lussemburgo.
Se la eventuale futura dichiarazione di prescrizione dipende invece dal meccanismo del combinato disposto degli artt. 160 terzo comma e 161 secondo comma c.p., queste norme devono essere disapplicate.
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