Prescrizione come questione di merito il cui esame presuppone l'ammissibilità dell'impugnazione

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Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 26579 depositata il 28 novembre 2013 – quella della prescrizione è una “questione di merito, che in quanto tale richiede, ai fini del relativo esame, la corretta veicolazione della censura, condizione questa che necessariamente presuppone, quindi, l'ammissibilità dell'impugnazione”.

Conseguentemente, ai fini della rilevazione e dichiarazione della prescrizione dell'incolpazione è preliminarmente necessario che l'atto di impugnazione con il quale si intende far valere la relativa eccezione del decorso dei termini sia esso stesso ammissibile.

Nel caso specificamente esaminato, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso promosso da un avvocato contro la decisione con cui il Consiglio nazionale forense aveva confermato la sanzione inflittagli dal Consiglio dell'Ordine di Bologna a seguito di segnalazione inviata dal Gip all'esito di un processo penale promosso nei confronti del professionista in relazione al reato di falsità materiale.

Il ricorrente aveva, in particolare, denunciato l'omessa rilevazione della causa di proscioglimento della prescrizione, che sarebbe stata apprezzabile nel corso del giudizio disciplinare, e che - a dire del ricorrente - avrebbe dovuto essere rilevata di ufficio dall'organo giudicante. Rilievo, questo, giudicato privo di pregio dal Supremo collegio di legittimità.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7 – Affari legali, p. VII – Prescrizione, polveri bagnate – Ciccia, Ubaldi

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