Prepensionamento dei giornalisti: chiarimenti sul requisito di permanenza in CIGS

Pubblicato il



Prepensionamento dei giornalisti: chiarimenti sul requisito di permanenza in CIGS

Con il messaggio del 13 ottobre 2023, n. 3595, l’Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti in merito alle condizioni richieste per l’accesso al prepensionamento dei giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all’articolo 37, comma 1 lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Requisiti

Ai fini del prepensionamento, il lavoratore iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria dovrà essere stato ammesso al trattamento di integrazione salariale per la causale di cui all’articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 c.d. “riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi”).

Dalla predetta fattispecie si escludono le ipotesi di trattamenti straordinari di integrazione salariale determinati dalle causali di:

  • crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;
  • contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).

I requisiti per accedere al prepensionamento sono i seguenti:

  • fruire di 3 mesi di permanenza in CIGS, ancorché non continuativi, nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla CIGS finalizzata al prepensionamento ovvero nel periodo di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015;
  • essere in possesso dei requisiti anagrafico e contributivo maturati entro il medesimo periodo di CIGS autorizzato dal predetto decreto ministeriale;
  • l’ultima contribuzione sia stata accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento.

NOTA BENE: Ai sensi dell’articolo 9 del decreto interministeriale n. 100495 del 2017, la condizione relativa al periodo di permanenza in CIGS è soddisfatta laddove la medesima sia di almeno 90 giorni.

Deroga al requisito di permanenza in CIGS

L’Inps – in considerazione del trasferimento della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, Gestione sostitutiva dell’AGO, all’INPS, Fondo pensioni lavoratori dipendenti - ammette una deroga in favore di quei lavoratori che, avendo maturato il requisito amministrativo secondo la precedente prassi operante in INPGI (almeno un giorno di CIGS al mese per almeno 3 mesi), sono cessati dal rapporto di lavoro in assenza del requisito di permanenza in CIGS, o, ancorché non cessati, non abbiano la possibilità di perfezionarlo in ragione dei limiti di durata del decreto di autorizzazione della CIGS.

In tal senso, in deroga al requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni, l’accesso al prepensionamento potrà essere riconosciuto a quei lavoratori che, alla data del 13 ottobre 2023, siano stati almeno posti in CIGS per un giorno al mese per almeno tre mesi e rientrino in una delle seguenti casistiche:

  • abbiano cessato il rapporto di lavoro senza il requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni;
  • ancorché non cessati, si trovino nell’impossibilità di completare i 90 giorni di permanenza in CIGS, in quanto il tempo residuo per la fruizione completa dell’ammortizzatore sociale autorizzato dal relativo decreto ministeriale non lo consenta.

Pertanto, nei predetti casi, l’Inps riesaminerà le istanze di prepensionamento che sono state rigettate per carenza del requisito di permanenza in CIGS per almeno 90 giorni.

ATTENZIONE: Per tutti gli altri casi sarà necessario essere in possesso del requisito della permanenza in CIGS per almeno 90 giorni.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito