Premi INAIL sospesi per il sisma del 2016/2017, versamento al 100%
Pubblicato il 16 gennaio 2020
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In attesa della registrazione nel “RNA” (Registro Nazionale Aiuti), le aziende e i professionisti colpiti dagli eventi sismici nel biennio “2016/2017” devono versare i premi sospesi nella misura del 100%. Successivamente, sarà predisposta la domanda per la richiesta di ammissione all’aiuto di Stato e all’aiuto de minimis, che dovrà essere trasmessa, in assenza di uno specifico servizio online, tramite Pec. In deroga alla regola generale, ai fini della concessione degli aiuti la Sede INAIL competente per territorio non è quella dove risiede la sede legale del soggetto assicurante, ma quella operativa/dei lavori e cioè quella della posizione assicurativa territoriale (PAT).
Le istruzioni per la ripresa dei versamenti dei premi assicurativi sono state fornite dall’INAIL, con la nota del 14 gennaio 2020, chiarendo, altresì, che i premi sospesi sono quelli aventi scadenza legale nel periodo decorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017 dovuti dai soggetti operanti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. n. 189/2016.
Premi INAIL sospesi per il sisma del 2016/2017, riduzione del 60%
Con l’art. 8, co. 2-bis, del D.L. n. 123/2019, convertito con modificazioni in L. n. 156/2019, è stato stabilito che la riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi in favore delle imprese e dei professionisti è possibile con l’applicazione degli aiuti “de minimis”, se rientrano nel massimale previsto, e, per la parte eccedente, degli “aiuti di Stato”. Per la concessione di questi ultimi aiuti, però, è richiesta un’istruttoria delle domande di aiuto di Stato e la verifica della sussistenza delle condizioni descritte con riguardo ai costi ammissibili.
L’INAIL, quale soggetto concedente, è tenuto ad interrogare preventivamente il Registro Nazionale Aiuti, al fine di effettuare le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti sia di Stato sia de minimis. Per questi ultimi, dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale avviene esclusivamente attraverso il Registro Nazionale Aiuti.
Premi INAIL sospesi per il sisma del 2016/2017, ripresa dei versamenti
In attesa della registrazione dei regimi di aiuti, le imprese e i professionisti devono versare i premi sospesi nella misura del 100%. Per quanto riguarda le modalità di versamento dei premi sospesi, al netto dei versamenti già eseguiti, a decorrere dal 15 gennaio 2020, l’INAIL rinvia alla circolare n. 28 del 18 ottobre 2019.
Le domande da parte degli aventi diritto vanno trasmesse tramite Pec alla Sede INAIL competente in base alla sede dei lavori o sede operativa, vale a dire l’indirizzo PAT.
Nel caso in cui spetti l’aiuto, le maggiori somme versate con la rateazione dal 15 gennaio saranno utilizzate sulle rate rimanenti; mentre, in caso di pagamento in un’unica soluzione entro il 15 gennaio, tali somme saranno rimborsate dalla Sede INAIL competente.
- edotto.com – Edicola del 14 gennaio 2020 - Sisma Centro Italia, riduzione contributiva subordinata al “de minimis” – Bonaddio
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