Premi Inail, ecco i minimali di retribuzione imponibile 2024

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Premi Inail, ecco i minimali di retribuzione imponibile 2024

Resi noti dall’Inail, su preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i minimali di retribuzione imponibile giornaliera da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2024.

Fornite inoltre, come di consueto, anche le indicazioni utili alla determinazione dei premi con riferimento alla generalità dei lavoratori dipendenti e a specifiche categorie rientranti nell’obbligo assicurativo per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Vediamo nel dettaglio la materia, alla luce di quanto contenuto nella corposa circolare n. 12 del 30 maggio 2024.

Minimale di retribuzione giornaliera e mensile

Per l’anno 2024, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a euro 56,87, vale a dire al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD in vigore al 1°gennaio 2024 di euro 598,61 mensili.

Il limite minimo mensile (x 26) è invece di euro 1.478,62.

Retribuzioni effettive non adeguate al minimale giornaliero

Di seguito, i valori da adottare nei casi in cui il limite minimo di retribuzione giornaliera sia aggiornato solo in base all’indice Istat, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale.

  • Operai agricoli: il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari ad euro 50,59.
  • Integrazioni di prestazioni mutualistiche e previdenziali a carico dei datori di lavoro (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali): per tali fattispecie la base imponibile è costituita dalle somme dovute a carico dei datori di lavoro, anche se inferiori ai minimali giornalieri.
  • Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana: per tali lavoratori la base imponibile è data dall’importo giornaliero stabilito con legge regionale e aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche se inferiore al minimale. Il valore dell’assegno o indennità deve essere poi moltiplicato per i giorni di presenza al lavoro.

NOTA BENE: Considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sarà cura delle competenti Direzioni regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i cantieri e comunicare quindi alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici e i periodi di riferimento.

  • Indennità di disponibilità eventualmente prevista nel contratto di lavoro intermittente: in deroga alla normativa sui minimali, i contributi dovuti sono determinati sul loro effettivo ammontare.

Retribuzioni convenzionali

Per alcune categorie di lavoratori l’imponibile convenzionale è fissato con decreti ministeriali a nazionali o provinciali o con legge, con adeguamento delle retribuzioni convenzionali in base all’indice Istat a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore.

L’importo così ottenuto va poi uguagliato al relativo minimale di retribuzione giornaliera se risulta essere inferiore.

Per il 2024, i limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali, sono i seguenti:

  • retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera: euro 56,87;
  • retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera: euro 31,60.

Retribuzioni convenzionali stabilite con legge

  • Lavoratori part time: se l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale è pari ad euro 8,53.
  • Lavoratori dell’area dirigenziale: dal 1° luglio 2023 la retribuzione convenzionale oraria è pari ad euro 14,87, la giornaliera ad euro 118,99 mentre quella mensile ammonta ad euro 2.974,73.
  • Pesca marittima: per i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima (legge n. 413/84) occorre riferirsi alle tabelle delle retribuzioni convenzionali allegate al verbale di rinnovo sottoscritto il 23 settembre 2022 del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima in vigore dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.

Ecco dunque la tabella delle retribuzioni convenzionali mensili imponibili per l’anno 2024, con decorrenza 1° ottobre 2023:

PESCA COSTIERA E MEDITERRANEA

Comandante/Motorista/Capopesca

€ 1.612,08

Marinaio

€ 1.430,03

Giovanotto/Mozzo

€ 1.248,37

PESCA OLTRE GLI STRETTI

Comandante

€ 3.646,93

Direttore macchina

€ 2.814,85

Primo ufficiale

€ 2.346,45

Secondo ufficiale

€ 2.085,42

Nostromo

€ 1.870,09

Marinaio

€ 1.694,55

Giovanotto

€ 1.390,96

Mozzo

€ 1.354,75

 

  • Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa: la retribuzione convenzionale giornaliera è pari ad euro 31,60 mentre quella mensile (x25) ammonta ad euro 790,00.
  • Lavoratori autonomi – Riders: la retribuzione convenzionale giornaliera è pari ad euro 56,87 (per i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato si applica l’imponibile previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti e per i lavoratori parasubordinati).
  • Lavoratori a domicilio: il limite minimo di retribuzione giornaliera, pari per il 2024 a euro 31,60, è adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive di euro 56,87.
  • Lavoratori domestici e familiari: l’allegato 4 alla circolare n. 12 del 23 maggio 2024 riporta e nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi.

Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale

  • Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale: le retribuzioni convenzionali sono stabilite per l’anno 2024 dal decreto interministeriale del 6 marzo 2024.
  • Lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale; giudici onorari di pace e vice procuratori onorari): dal 1° luglio 2023 l’imponibile giornaliero è di euro 64,07 mentre quello mensile ammonta ad euro 1,601,78.
  • Familiari partecipanti all’impresa familiare: dal 1° luglio 2023 la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a euro 64,33, quella mensile a 1.608,26 euro).
  • Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali non cooperative (legge n. 84/94): dal 1° luglio 2023 l’imponibile mensile è pari ad euro 1.433,04.
  • Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi: per i lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto: l’imponibile giornaliero ammonta ad euro 56,87, quello mensile (x 25) ad euro 1.421,75; per i lavoratori soci di cooperative anche di fatto i valori sono pari rispettivamente ad euro 31,60 e ad euro 790,00.
  • Soci volontari delle cooperative sociali: il minimale giornaliero è pari ad euro 56,87.

Retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale

La retribuzione di ragguaglio da utilizzare nel caso in cui le retribuzioni provinciali siano inferiori al minimale giornaliero è pari ad euro 64,07 (giornaliera) e ad euro 1.601,78 (mensile).

Lavoratori parasubordinati

Per i lavoratori parasubordinati, dal 1° luglio 2023, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile corrispondono a euro 1.601,78 e euro 2.974,73.

Sportivi professionisti dipendenti

A decorrere dal 1° luglio 2023, in attuazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, l’assicurazione è obbligatoria per i lavoratori subordinati sportivi e per i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo.

I limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono dunque ai seguenti importi: euro19.221,30 ed euro 35.696,70.

Lavoratori autonomi dello spettacolo

Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a euro 56,87.

Premi speciali unitari

Ecco gli importi su cui calcolare il premio speciale dovuto per il 2024 con riferimento alla gestione industriale (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Titolo I) e per la gestione medici esposti all’azione dei raggi x e delle sostanze radioattive.

Titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano

  • Retribuzione minima giornaliera: euro 56,87.
  • Retribuzione minima annuale: euro 17.061,00.

Nella tabella riportata nell'allegato 7 della circolare sono indicati i premi minimi in vigore per gli anni 2019–2024.

Pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne

  • Retribuzione convenzionale giornaliera: euro 31,60.

Pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958

  • Premio mensile a persona: euro 44,26.

Alunni e studenti di scuole o istituti di formazione di ogni ordine e grado non statali

  • Premio annuale a persona: euro 9,87.

Medici esposti all’azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi

Gli importi sono riportati nell’allegato 8 alla circolare n. 12/2024.

Soggetti coinvolti in attività di volontariato

  • Retribuzione minima giornaliera: euro 56,87.
  • Premio speciale unitario annuo: euro 307,10.
  • Premio speciale unitario giornaliero: euro 1,02.

Allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale regionali

  • Retribuzione minima giornaliera: euro 64,07.
  • Premio speciale unitario annuo: euro 66,60.

Percettori dell’assegno di inclusione e supporto alla formazione impegnati nei progetti di utilità collettiva

  • Retribuzione minima giornaliera: euro 56,87
  • Premio speciale unitario giornaliero: euro 1,04.
Allegati

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