Prelievo sui piani di cooperazione per lo sviluppo

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L’Agenzia delle Entrate, nell’esaminare il caso di un Comune che ha sottoscritto accordi con la Commissione europea, sia come ente capofila sia come singolo partner, fornisce parere negativo alla richiesta avanzata ed asserisce che sono soggette all’Iva le operazioni connesse alla realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione internazionale, anche se concordati con la Commissione Ue. Il beneficio della non imponibilità, di fatti, si applica solo ai progetti di ricerca. Nella risoluzione n. 198/E, datata 16 maggio 2008, dunque, l’Amministrazione finanziaria riconosce che i progetti affidati al Comune non rientrano tra quelli propriamente di ricerca e, quindi, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi necessari per la loro realizzazione non possono beneficiare della non imponibilità.
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