Precedenza al sequestro su beni societari
Pubblicato il 20 maggio 2016
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Il sequestro preventivo per reati tributari commessi dal rappresentante di una società, deve essere disposto prima sui beni della società medesima e poi eventualmente, in caso di impossibilità, su quelli del manager.
E’ quanto in sintesi affermato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo il ricorso di un imputato ex artt. 2 e 4 D.Lgs 74/2000 - per aver, in qualità di amministratore di una s.r.l., esposto in dichiarazione fatture per operazioni inesistenti – avverso il rigetto dell’istanza di riesame del disposto sequestro preventivo per equivalente sui propri beni personali.
Il ricorrente deduceva, in particolare, come si fosse direttamente proceduto al sequestro preventivo per equivalente sui propri beni personali mobili ed immobili, senza dare dimostrazione dell’impossibilità di effettuare il sequestro o la confisca in forma specifica sui beni della persona giuridica amministrata.
Ammessa confisca diretta su beni persona giuridica
In proposito la Cassazione, accogliendo detta censura, ha chiarito che la confisca diretta del profitto di reato è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per le violazioni commesse dal legale rappresentante o da altro organo nell’interesse della società, quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto siano rimasti nella disponibilità della persona giuridica medesima.
L’impossibilità di procedere a confisca diretta del profitto costituisce condizione imprescindibile perché si possa procedere a quella per valore, come si evince dal tenore testuale dell’art. 322 – ter c.p.
Non ammessa confisca per equivalente
Si deve invece escludere la possibilità di procedere a confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante, salva l’ipotesi in cui la persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo fittizio attraverso cui l’amministratore agisce come effettivo titolare.
Si deve infatti osservare – conclude la Corte con sentenza n. 20763 del 19 maggio 2016 - che il rapporto organico che esiste tra persona fisica e società, non è di per sé idoneo a giustificare l’estensione dell’ambito di applicazione della confisca per equivalente. Né è prevista, nel nostro ordinamento, una responsabilità penale degli enti – bensì solo amministrativa – sicché gli stessi non sono mai autori del reato e non possono essere considerati concorrenti.
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