Preautorizzazioni bancarie Possibile vuoto legislativo in e-commerce

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Preautorizzazioni bancarie Possibile vuoto legislativo in e-commerce

Sottile questione di “Do ut des”

L’introduzione del bonifici SEPA (single euro payments area), come afferma la Banca d’Italia, ha portato a “rilevanti cambiamenti e benefici nelle abitudini di pagamento di cittadini ed imprese, che hanno la possibilità di inviare e ricevere pagamenti in Europa da un unico conto e utilizzando le medesime procedure. L’utilizzo di formati standardizzati a livello europeo permette inoltre alle imprese di gestire con maggiore efficienza le disposizioni di incasso e pagamento, la connessa rendicontazione e la riconciliazione dei flussi contabili e commerciali”.

Il provvedimento della Banca d’Italia recante Istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio”, prevede alla lett. h) dell’art. 1, la possibilità di addebiti diretti preautorizzatimeglio noti come Direct Debit (SDD).

Il sistema SDD, largamente utilizzato, è decisamente ottimale per garantire l’effettività del pagamento. Soprattutto nei settori dell’e-commerce e delle prenotazioni di pacchetti turistici, viaggi e noleggi vetture. Infatti, in tali settori, per garantire sia il cliente che il venditore, che spesso ricorrono alla stipula di contratti a distanza, si tende a seguire il seguente schema:

a) l’acquirente, al momento dell’apertura del proprio conto corrente/scheda prepagata (ovvero con la sottoscrizione dei nuovi contratti emessi dalle banche quando avvenne il passaggio ai sistemi di pagamento con bonifici SEPA), ha conferito mandato alla banca per effettuare preautorizzazioni nei confronti di coloro che dispongano dei dati della carta di credito o di altra moneta elettronica;

b) il cliente procede all'acquisto del bene o del servizio, immettendo i dati della propria carta di credito nella piattaforma di e-commerce;

c) il venditore del bene o del servizio, anziché incassare subito la somma di denaro, richiederà alla banca del cliente una preautorizzazione all'addebito per una percentuale del valore della transazione, che così verrà vincolata;

d) il venditore, solo nel momento della spedizione o di conferma dell’erogazione del servizio richiesto, lascerà decadere la preautorizzazione, svincolando le somme di denaro e, contestualmente, provvederà all'effettivo incasso di quanto a lui dovuto.

In sostanza la preautorizzazione, che in genere è inferiore alla somma totale della transazione, sembra assimilabile ad una caparra od una penale che dovrà garantire la presenza di liquidità sul conto del cliente e l’effettività del futuro pagamento.

Pertanto, sembra proprio un sistema davvero utile e ben congegnato che pone le basi per una equa garanzia fra creditore e debitore. Almeno apparentemente.

Inconsapevole pignoramento in mano al creditore?

L’altra faccia della medaglia è decisamente meno entusiasmante. Prima di tutto è molto peculiare il mandato che il correntista concede, obbligatoriamente, alla banca affinché essa provveda ai SEPA con SDD.

Detto mandato, infatti,  da un lato consente la classica autorizzazione, dietro apposita presentazione di documentazione del creditore, a disporre addebiti in conto corrente; dall'altro autorizza la propria banca a preautorizzare il vincolo di somme di denaro, per un ammontare sconosciuto al titolare del conto corrente, su scelta insindacabilmente dal creditore ed in favore del medesimo. Ed il tutto senza alcun obbligo di informazione.

In altri termini, il creditore deciderà liberamente l’ammontare di denaro da “vincolare” per garantirsi il futuro soddisfo del proprio credito. Il tutto senza alcun obbligo di comunicazione col debitore. Un po’ come se entrando in un supermercato, sulla base di ciò che fosse presente nel carrello della spesa, avvenisse, a nostra totale incoscienza, un pignoramento sul nostro conto corrente (inteso quale vincolo di indisponibilità del denaro) di importo sconosciuto per garantire il venditore di ciò che intendiamo acquistare.

Infatti, come detto, le preautorizzazioni avvengono senza che il debitore né venga a conoscenza, salvo abbia attivato sistemi di sms allert sulle operazioni bancarie (ovvero la ricezione di un sms che informa delle operazioni bancarie). Quindi questa attività è totalmente fuori da ogni forma di controllo da parte del debitore e priva di apparente regolamentazione giuridica.

Preautorizzazione ben poco autorizzata

Come appare evidente, sembra proprio una prova di fede far rientrare gli SDD nel concetto di preautorizzazione. Tant’è che se il debitore non ha conoscenza delle preautorizzazioni sul suo conto corrente/carta di credito, né dell’importo che il creditore vincolerà e neppure del tempo per cui sarà vincolata la somma, è lecito domandarsi quali siano le sue garanzie e se tutto ciò rispetti i suoi diritti.

In particolare, visto il vuoto normativo che indubbiamente espone a pericolosi rischi sulle procedure, si divarica pericolosamente lo spazio per truffe, contenziosi ed attività illecite.

Analogamente ci si domanda come sia possibile concedere un mandato alla banca per permettere preautorizzazioni valevoli, erga omnes, basate sulla mera conoscenza del numero di carta di credito, data di scadenza e dati del titolare. Elementi comunque deducibili da banche dati di piattaforme di e-commerce o con il mero furto della carta.

Per esempio, una volta registrata una carta di credito presso una piattaforma di e-commerce, chi vieta che la stessa effettui una preautorizzazione al pagamento di qualcosa? Si badi bene che, in tal caso, non essendoci il prelievo del danaro ma solo il “vincolo”, non sarebbero rispettati i presupposti per la commissione del reato di appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p.

Nel vuoto atavico del silenzio normativo, dove l’unica regola sembra una semplice definizione in un provvedimento della Banca d’Italia, restano molto interrogativi. La somma preautorizzata potrebbe essere trattenuta quale caparra o penale?

E se ciò fosse possibile, che ne sarebbe dell’obbligo di specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie di cui all'art. 1341 c.c. e dell’art. 33 del codice al consumo?

Inoltre i diritti previsti dall'art. 1852 c.c. – secondo cui, "qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito - che fine farebbero? (PELUSO)

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