Potere di disposizione in pratica, casi esemplificativi

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Potere di disposizione in pratica, casi esemplificativi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 5 del 30 settembre scorso, alla luce del nuovo articolo 14 del D.Lgs. n. 124/2004, ha chiarito che l’intervento operato dall’art. 12 bis del D.L. n. 76/2020 – convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 – ha prodotto esclusivamente l’effetto di estendere il potere di disposizione, rendendolo applicabile in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

A tal proposito l’INL ha ritenuto che il nuovo potere di disposizione potesse, tra l’altro, trovare applicazione in relazione al mancato rispetto sia di norme di legge sprovviste di una specifica sanzione, sia di norme del contratto collettivo applicato anche di fatto dal datore di lavoro.

Stante quanto sopra si ritiene opportuno elencare alcune casistiche, esemplificative e non già esaustive, in cui sarebbe possibile, per gli ispettori, impartire una disposizione.

Pause giornaliere

Ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. n. 66/2003, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

In difetto di disciplina collettiva, al lavoratore va concessa una pausa, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti.

La mancata concessione della pausa non è sanzionata dal Legislatore per cui è il classico caso in cui gli ispettori possono usare il potere di disposizione.

Lavoro notturno

Il potere di disposizione potrebbe anche essere usato per definire i lavoratori notturni ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e), D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (80 giornate in difetto di disciplina collettiva), laddove gli ispettori si trovassero a dover fare una valutazione ex ante in caso di ispezioni svolte nei primi mesi dell’anno con una valutazione prognostica rispetto a lavoratori che hanno già lavorato, ad esempio, più di 40 giornate, ai fini delle visite preventive e periodiche.

Collocamento obbligatorio

Ancora, gli ispettori dell’ITL potrebbero usare il potere di disposizione nel caso in cui:

  • un datore di lavoro abbia inviato al Servizio Provinciale competente il regolare prospetto informativo da cui emerga una scopertura di disabile ai fini dell’assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, mancando il nominativo da assumere;
  • l’ITL voglia ordinare la cessazione dello svolgimento di mansioni non compatibili con le minorazioni del lavoratore assunto obbligatoriamente (art. 10, comma 2 e 3, Legge n. 68/1999);

Altre casistiche

Ancora, potrebbe essere oggetto di disposizione:

  • l’effettiva messa a disposizione delle rappresentanze sindacali di un locale idoneo (art. 27, Legge n. 300/1970);
  • l’inosservanza degli obblighi di formazione nei riguardi dell’apprendista (come espressamente previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2013);
  • la mancata garanzia, durante il lavoro notturno, previa informativa alle rappresentanze sindacali, di un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno (art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003);
  • la mancata concessione di un riposo superiore alle 14 ore consecutive al minore che ha prestato lavoro notturno in deroga (art. 17, comma 1, Legge. 17 ottobre 1967, n. 977: se il riposo è inferiore a 14 ore scatta direttamente l’ipotesi di reato di cui all’art. 26, comma 2);
  • la mancata concessione di un riposo intermedio di oltre un’ora al minore il cui orario di lavoro supera le 4 ore e mezza (art. 20, comma 1, Legge n. 977/1967: se il riposo è inferiore a un’ora scatta direttamente l’ipotesi di reato di cui all’art. 26, comma 3);
  • la mancata concessione di un adeguato riposo compensativo durante il giorno per il lavoratore domestico che abbia espletato prestazioni lavorative notturne (art. 8, comma 2, Legge 2 aprile 1958, n. 339).

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