Positivi al Covid con Green pass: arriva la revoca

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Positivi al Covid con Green pass: arriva la revoca

Con due comunicati stampa del 10 dicembre 2021, il Garante privacy torna sul tema del Green pass per affrontare due attualissime questioni: la revocabilità della certificazione verde COVID-19 in caso di accertata positività del suo titolare e l'illegittima richiesta del super green pass anche in luoghi non previsti dalla legge.

Revoca del Green pass: la posizione del Garante privacy

Il Garante della privacy ha reso noto di aver ricevuto dal Ministero della salute la bozza del DPCM che modifica le disposizioni del DPCM del 17 giugno 2021 e sul quale ha annunciato che esprimerà il proprio parere "con la massima urgenza".

Il decreto, tra le altre novità, definisce le modalità di revoca dei green pass per le persone risultate positive al virus. La questione, sollevata a seguito di numerosi casi di cronaca di soggetti positivi al Covid in possesso di un Green pass valido, è ora all'attenzione del Governo italiano, il primo Stato UE ad attivarsi per una disciplina comunitaria della revoca del certificato verde.

Peraltro il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso sul tema, segnalando in più occasioni al Ministero della salute e al Governo le criticità connesse al mancato aggiornamento del certificato verde.

Lo ha fatto dapprima con il provvedimento del 9 giugno 2021 n. 9668064 con il quale ha espresso parere favorevole sul DPCM di attuazione della piattaforma nazionale DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica del Green Pass, evidenziandone le criticità e fornendo al legislatore alcune prescrizioni volte a rafforzare le garanzie per i soggetti i cui dati sono trattati nell’ambito della Piattaforma.

In particolare, richiamando il principio di esattezza dei dati trattati (art. 5, par. 1, lett. d), del Regolamento), il Garante privacy ha evidenziato la necessità di attivare un collegamento costante con la Piattaforma nazionale-DGC al fine di verificare l’attualità delle condizioni attestate nella certificazione e l’eventuale variazione delle stesse, per esempio, nel caso di sopraggiunta positività.

Nella segnalazione a Parlamento e Governo dell’11 novembre 2021 il Garante è poi tornato sul tema prendendo spunto da un emendamento approvato, al Senato, al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021. Tale emendamento prevedeva la possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato.

Una disposizione, che ad avviso dell'Autorità, cela preoccupanti rischi "elusivi" delle finalità di sanità pubblica sottese al sistema del “green pass” in quanto il certificato verde, per essere efficace a fini epidemiologici, deve essere soggetto a verifiche periodiche sulla sua persistente validità. E ciò è possibile solo grazie al costante aggiornamento, mediante la piattaforma nazionale DGC, dei certificati in base alle risultanze diagnostiche eventualmente sopravvenute.

L’assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consente invece di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all’intestatario del certificato.

Revoca del Green pass: cosa prevede l'attuale disciplina

Per completezza, è giusto ricordare che il DPCM del 12 ottobre 2021 recante modifiche al DPCM 17 giugno 2021, all'Allegato B, tra le funzioni e i servizi della Piattaforma Nazionale-DGC", annovera anche la revoca delle certificazioni verdi COVID-19.

La revoca, si legge nel summenzionato allegato, può avvenire in caso di nuova positività accertata al SARS-Cov-2 dopo avvenuta vaccinazione o guarigione (casi di reinfezione).

Le certificazioni verdi Covid-19 possono essere revocate inserendo il codice univoco della certificazione verde all’interno della “lista di revoca”, lista che contiene esclusivamente il codice univoco associato a ciascun certificato revocato e nessun’altra informazione e/o dato personale.

Il sistema prevede che le aziende sanitarie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici USMAF/SASN comunichino alla PN-DGC il caso di nuova positività al SARS-Cov-2 tramite una specifica funzionalità del Sistema TS, inserendo nella “lista di revoca" il codice univoco identificativo della certificazione verde COVID-19, rilasciata precedentemente alla nuova positività accertata.

La lista di revoca aggiornata è oggetto di scambio con gli altri Stati UE.

Super green pass: dove non può essere chiesto

Il Garante privacy, in una nota del 10 dicembre 2021, è poi intervenuto su alcune segnalazioni ricevute da parte di alcuni cittadini di uso improprio, e pertanto illegittimo, dell'app VerificaC19.

In particolare, è stato segnalato all'Autorità che alcuni albergatori e datori di lavoro hanno utilizzato la modalità "rafforzata" dell'app VerificaC19 (prevista per il controllo di avvenuta vaccinazione o guarigione) e non la modalità "base" (con validità estesa anche a chi abbia effettuato solo il tampone con esito negativo), come dovrebbe invece essere in base alle disposizioni di legge.

Al riguardo il Garante per la privacy ribadisce che, non essendoci alcun obbligo di legge al riguardo, l’uso della app per il Super green pass negli alberghi e nei luoghi di lavoro (ma non solo) è illegittimo.

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