Polizia penitenziaria. Distinzione di sesso nell’immissione in ruolo incostituzionale

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Polizia penitenziaria. Distinzione di sesso nell’immissione in ruolo incostituzionale

Con sentenza n. 211 del 4 dicembre 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale di alcune norme dell'Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

Si tratta delle disposizioni di cui agli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del Decreto legislativo n. 443/1992, nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori - che abbiano ottenuto l’idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all’assenza dal lavoro per maternità - siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.

La Consulta ha ritenuto fondati i rilievi sollevati dal Consiglio di Stato per asserito contrasto delle richiamate previsioni con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 31 e 37 Cost.

Vice ispettore, discriminazione di genere nel sistema di immissione a ruolo

Le norme censurate prevedono, per le vincitrici del concorso a vice ispettore, assenti al corso di formazione a causa della maternità, che l’immissione in ruolo venga posticipata sino alla conclusione del successivo corso.

In questo modo, però, verrebbe a determinarsi un ritardo nella loro progressione in carriera e la definitiva perdita di chances.

Tale ritardo, peraltro, potrebbe anche protrarsi per molto tempo, laddove, come nel caso specificamente esaminato, il successivo corso di formazione venga attivato a distanza di anni da quello originario (12 anni nella specie).

Da qui la violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Per la Corte, difatti, la piena realizzazione del diritto fondamentale alla parità di trattamento tra uomini e donne non risulterebbe adeguatamente garantita dal solo riconoscimento del diritto a partecipare a un corso di formazione organizzato in una data successiva e incerta, non essendo l’amministrazione vincolata ad attivare tale corso secondo scadenze prestabilite.

Il ritardo nell’immissione in ruolo si rifletterebbe, quindi, nella discriminazione delle vincitrici assenti dal corso in considerazione della maternità rispetto agli altri vincitori del medesimo concorso.

Risulterebbe violato, in tale contesto, anche il principio di ragionevolezza, non essendo giustificabile il pregiudizio derivante dalla negazione del diritto di essere tempestivamente immesse in ruolo, al pari degli altri vincitori del medesimo concorso.

Senza contare la violazione dei principi di cui agli artt. 31 e 37 Cost., che tutelano la maternità e, con essa, l’interesse primario dei minori.

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