Policlinici universitari, codice tributo per bonus stabilizzazioni
Pubblicato il 12 marzo 2024
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Con il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stato previsto il riconoscimento a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda di un credito d'imposta, per gli anni 2022 e 2023, in caso di stabilizzazione di figure professionali nell’ambito clinico e della ricerca.
Per l’attuazione della misura è stato emesso il decreto del Ministro della Salute di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2022.
Detto credito d‘imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Credito imposta per policlinici che stabilizzano lavoratori
Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha, con risoluzione n. 15 dell’11 marzo 2024, istituito il seguente codice tributo:
- “7054” - denominato “Credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda - Articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162”.
La sequenza numerica va esposta nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate effettuerà i dovuti controlli circa l’utilizzo secondo le previste disposizioni del detto credito.
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