Poker di ammortizzatori sociali, quale scegliere?

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Poker di ammortizzatori sociali, quale scegliere?

Tra le misure di sostegno ai lavoratori ed alle imprese varate dal Governo con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte estensioni in materia di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. La procedura, apparentemente semplificata ed in attesa di maggiori istruzioni da parte dell'Istituto Previdenziale e delle Regioni e delle Province autonome, deroga ad una serie di prescrizioni generali previste dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Per fronteggiare la crisi economica le imprese potranno accedere, alternativamente, ai seguenti strumenti a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti:

  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
  • Fondo di Integrazione Salariale;
  • Cassa Integrazione Guadagni in Deroga;
  • Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato.

Le misure, ad eccezione del Fondo a sostegno del settore artigiano, sono state sinteticamente elencate nell'allegato al messaggio INPS 20 marzo 2020, n. 1287, ma meritano, indubbiamente, ulteriori, tempestive e specifiche indicazioni da parte dell'Istituto Previdenziale.

Appare preliminarmente opportuno ricordare che i seguenti trattamenti a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro non sono subordinati al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

 

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

Ai sensi dell'art. 19, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, i datori di lavoro che riducono o sospendono l'attività lavorativa per eventi direttamente riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID19, possono presentare domanda con causale dedicata per l'accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane. L'istanza sarà caratterizzata dall'apposita causale "Emergenza COVID-19" che potrà essere inserita sino al 31 agosto 2020. Si ritiene che il ricorso agli ammortizzatori sociali possa essere non necessariamente fruito consecutivamente, ma anche per periodi frazionati.

Rientrano nella disciplina della cassa integrazione ordinaria le imprese che, senza alcun limite dimensionale, appaiono tra quelle elencate nell'art. 10, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e precisamente:

  1. imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
  2. cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
  3. imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
  4. cooperative agricole, zootecniche e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
  5. imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  6. imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi,
  7. imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  8. imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  9. imprese addette all'armamento ferroviario;
  10. imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia di interamente di proprietà pubblica;
  11. imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
  12. imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  13. imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione;

Tali imprese sono solitamente caratterizzate dai Codici Statistici Contributivi 1.xx.xx, salvo il caso delle imprese artigiane comunque rientranti in tale elenco.

Tra le "semplificazioni" richiamate nel provvedimento d'urgenza emanato dal Governo, il comma 2 prevede che le istanze di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria non necessitano dell'informazione e della consultazione sindacale prevista dall'art. 14, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dei termini previsti dall'art. 15, comma 2, sui tempi di presentazione della domanda. Tale deroga agli stringenti obblighi e termini previsti dal Decreto Legislativo sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sembra riapparire nel proseguo della lettura nella parte in cui restano fermi gli obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto, che possono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

In tal senso, il tenore letterale della norma appare decisamente poco chiaro.

Sin dall'emanazione del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  l'obbligo di informazione sancito dall'art. 14, si concretizza nel comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, nonché il numero dei lavoratori interessati. Invero, in assenza di chiarimenti, la terminologia utilizzata non può non essere logicamente ricondotta alle disposizioni più note. In particolare, a parere di chi scrive, gli obblighi di informazione, alle rappresentanze sindacali sopra indicate, risultano essere preventivi non alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa, bensì alla presentazione della domanda di concessione dell'ammortizzatore sociale spettante. Diversamente, un'interpretazione difforme, oltreché correre il rischio di non coprire i periodi di sospensione più remoti e comunque decorrenti dal 23 febbraio 2020, non risulterebbe conforme all'intenzione del legislatore di sostenere imprese e lavoratori.

La data del 23 febbraio non è casuale ed è frutto di una visione assolutamente miope del Governo.

Ed invero, nella suddetta data, venivano emanate con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, relativo alle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19, e rivolte, per lo più, ai comuni delle Regioni Lombardia e Veneto, espressamente elencati nell'allegato 1 del predetto D.P.C.M. (Bertonico; Casalpusterlengo; Castalgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vò). Ne deriva, dunque, che, alla data del 23 febbraio, in assenza di disposizioni valide per tutto il territorio nazionale, non era presagibile la diffusione epidemiologica oggi registrata. Ad ogni modo, i lavoratori assunti in data successiva al 23 febbraio 2020 resteranno esclusi dall'accesso agli ammortizzatori sociali.

Ai sensi del comma 3, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, i periodi di trattamento concessi con la causale "Emergenza COVID-19" sono esclusi dai limiti di durata complessiva previsti dall'art. 4, comma 1, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, intendendosi neutralizzati ai fini delle successive richieste, nonché esclusi dal pagamento della contribuzione addizionale a carico delle imprese prevista dall'art. 5.

Altresì, il requisito dell'anzianità minima di novanta giorni di effettivo lavoro di cui all'art. 1, comma 2, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non si applica, risultando sufficiente che il lavoratore sia in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Come indicato nel messaggio INPS 20 marzo 2020, n. 1287, le aziende non devono fornire prova della transitorietà dell'evento né dimostrare la ripresa dell'attività lavorativa ovvero l'imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori. Non sarà, dunque, necessario allegare alla domanda la relazione tecnica. La domanda di integrazione salariale dovrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Le aziende che hanno in corso trattamenti di cassa integrazione ordinaria o straordinaria possono presentare domanda per l'integrazione salariale con causale "Emergenza COVID-19 nazionale", venendo definite d'ufficio le precedenti istanze. Ove l'impresa non possa accedere alle integrazioni salariali ordinarie, sarà possibile richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.

 

 

 

Il Fondo di Integrazione Salariale

Il medesimo art. 19, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, disciplina, unitamente alla CIGO, le modalità di accesso all'assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale di cui all'art. 29 e ss., Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Hanno accesso al Fondo di Integrazione Salariale i datori di lavoro che, ai sensi del comma 2, art. 29, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, occupano mediamente più di cinque dipendenti ed appartengono a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 ovvero fondi di solidarietà bilaterali alternativi ex art. 27. Tali imprese sono solitamente caratterizzate da una matricola previdenziale con Codice Statistico Contributivo 7.xx.xx e codice di autorizzazione "0J".

Come per l'integrazione salariale ordinaria sopra trattata, si ritiene parimenti applicabile la disciplina dell'informazione e consultazione sindacale, nonché dell'esame congiunto, da esperirsi entro i tre giorni successivi a quello della "comunicazione preventiva".

Altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 30, comma 2, non si applicano i generali termini del procedimento. Anche in tal caso il periodo dell'assegno non potrà eccedere le nove settimane e per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

I periodi coperti da assegno ordinario per "Emergenza COVID-19" non sono considerati utili al raggiungimento delle 26 settimane nel biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste in materia di integrazioni salariali ordinarie, né al computo della durata massima nel biennio mobile e sono considerati neutri ai fini delle successive richieste.

Per le istanze direttamente collegate all'emergenza:

  • non si terrà conto del pagamento del contributo addizionale;
  • non si terrà conto dell'anzianità minima delle novanta giornate di effettivo lavoro, ma è sufficiente che i lavoratori siano in forza alle data del 23 febbraio 2020;
  • il termine per le domande è posticipato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Ai sensi del comma 5, l'assegno ordinario, con causale riconducibile all'emergenza da COVID-19, è concesso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale che occupano mediamente più di cinque dipendenti (generalmente ammessi al solo assegno straordinario). Le imprese, che rientrano nel suddetto trattamento, potranno richiedere che il pagamento venga effettuato direttamente dall'Istituto Previdenziale senza comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Si ricorda, altresì, che come chiarito dalla circolare INPS 15 settembre 2017, n. 130, durante il periodo di sospensione con accesso all'assegno ordinario, non è dovuto, in quanto non previsto dal Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343, l'assegno per il nucleo familiare.

 

Come per le aziende che convertono il trattamento di cassa integrazione da straordinaria ad ordinaria, anche coloro che avevano in corso un assegno di solidarietà possono presentare istanza di concessione dell'assegno ordinario ex art. 19, sostituendosi d'ufficio all'assegno di solidarietà già in corso.

 

Cassa Integrazione in Deroga ed emergenza epidemiologica    

L'art. 22, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ha introdotto nuove disposizioni in materia di cassa integrazione in deroga per le aziende alle quali non sono riconosciuti ex lege diversi trattamenti a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di sospensione o riduzione di orario, possono riconoscere, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore alle nove settimane.

Per l'accesso al trattamento di cassa integrazione in deroga le Regioni e le Province autonome dovranno procedere a stipulare, preventivamente, un accordo quadro che potrà essere concluso anche telematicamente con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Ai datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti non sarà richiesto l'accordo sindacale.  Sono espressamente esclusi dalle concessioni di integrazione salariale in deroga i datori di lavoro domestici.

Come nel caso di accesso al trattamento ordinario o all'assegno ordinario, la cassa integrazione in deroga potrà essere concessa limitatamente ai lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020. Anche per tale trattamento a sostegno del reddito non andrà considerato il requisito minimo delle novanta giornate lavorative del lavoratore interessato e non sarà dovuta la contribuzione addizionale.

Le domande di accesso dovranno essere presentate alla regione o alle province autonome che istruiranno le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione tramite gli appositi portali regionali.

Il pagamento delle prestazioni sarà esclusivamente diretto da parte dell'Istituto previdenziale, nel rispetto dell'art. 44, comma 6-ter, secondo cui il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data, se successivo, del provvedimento amministrativo, tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale (Mod. "SR/41"). Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione ed i relativi oneri saranno a carico del datore di lavoro inadempiente.

Saranno garantiti dal trattamento di integrazione in deroga i contributi figurativi ed i relativi oneri accessori (Assegni per il Nucleo Familiare).

Per quanto concerne le ferie residue ed il diritto di accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga si attendono i dovuti chiarimenti. Difatti, appare opportuno chiarire se la disposizione di cui all'art. 2, comma 8, Decreto Interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473, secondo cui "Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie", debba intendersi superata o meno.

 

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA)

Con l'accordo interconfederale del 26 febbraio 2020, le parti sociali del settore artigiano hanno definito le modalità di utilizzo del fondo di solidarietà bilaterale di settore (FSBA) quale strumento che interviene nelle prestazioni di integrazione salariale per le sospensioni o le riduzioni dell'orario di lavoro collegata all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le parti sociali hanno introdotto, con decorrenza 26 febbraio 2020, uno specifico intervento di venti settimane nell'arco del biennio mobile (100 giornate su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 giornate su settimana lavorativa di 6 giorni).

In tal senso, come definito nel provvedimento protocollo n. 1/2020 del 3 marzo 2020 il Fondo ha:

  • introdotto la causale a sostegno del reddito denominata "COVID-19 - CORONAVIRUS";
  • predisposto un modello di accordo sindacale, nel quale vengono previste le modalità di sottoscrizione telematiche;
  • previsto un periodo di validità temporale dell'accordo dal 26 febbraio 2020 al 31 marzo 2020;
  • integrato la possibilità di sottoscrizione degli accordi sindacali anche successivamente all'effettivo inizio della sospensione dell'attività lavorativa;
  • sospeso il requisito delle novanta giornate di anzianità aziendale, purché i lavoratori risultino in forza alla data del 26 febbraio 2020;
  • sospeso il periodo minimo di sei mesi per le aziende neo-costituite.

Per l'accesso al fondo l'impresa deve avere una regolarità contributiva non inferiore a 36 mesi.

Per le aziende che hanno corrisposto gli Elementi Aggiuntivi della Retribuzione (EAR), sostitutivi dell'ente bilaterale (EBNA) e del fondo sanitario (San.Arti), è possibile procedere alla regolarizzazione della contribuzione dovuta al fondo variando le denunce contributive Uniemens e versando il dovuto in un'unica soluzione, prima della presentazione della richiesta.

Per la generalità delle imprese, l'accordo potrà essere gestito tramite il portale FSBA-Sinaweb e sarà obbligatorio inserire, contestualmente al caricamento dei dati utili alla stampa dell'accordo, il Ticket Inps per la contribuzione correlata.

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

INPS - Messaggio n.1287 del 20 marzo 2020

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