PMI, operative le misure per il tax credit patrimonializzazione

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PMI, operative le misure per il tax credit patrimonializzazione

Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 24 agosto 2020 il decreto Mef che dà attuazione alla norma del Decreto Rilancio che prevede un credito d’imposta per il sostegno alla patrimonializzazione delle piccole e medie imprese in difficoltà.

Il provvedimento rubricato “Rafforzamento patrimoniale delle imprese dei soggetti di medie dimensioni”, attua l’articolo 26 del Dl n. 34/2020, che appunto prevede il riconoscimento di un credito d’imposta ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro per l’aumento del capitale sociale di società di medie dimensioni.

A ciò si aggiunge anche un credito d’imposta commisurato alle perdite delle società, che spetta alle stesse dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 e l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni emesse dalle medesime società.

Con il decreto attuativo 10 agosto 2020 del Ministero dell’Economa e delle Finanze vengono fissati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle medie imprese, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo pari a 2 miliardi di euro per l’anno 2021.

L’obiettivo della norma è quello di riconoscere benefici sia al soggetto che conferisce i fondi, sia alla società che li riceve.

MEF, procedura di riconoscimento del credito d’imposta ai soggetti conferenti

All’articolo 3 del decreto attuativo si disciplina in che modo il credito d’imposta viene riconosciuto.

È disposto che i soggetti investitori e gli organismi di investimento collettivo del risparmio che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate apposita istanza, da inviare nei termini e con le modalità definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia stessa.

L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale della società, l’importo del conferimento e l’ammontare del credito d’imposta richiesto;

  • se il richiedente è una società, la dichiarazione di non essere controllata, controllante ovvero “sorella” rispetto alla società capitalizzata;

  • l’importo degli aiuti di Stato non rimborsati di cui è obbligatorio il recupero;

  • gli altri elementi eventualmente individuati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

A pena di decadenza, poi, il richiedente deve acquisire una copia della deliberazione dell’aumento di capitale e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il legale rappresentante attesta che la società conferitaria non ha beneficiato di misure di aiuto previste dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato comunitari per un importo superiore a 800.000 euro.

MEF. Requisiti per il credito d’imposta del soggetto conferente

Il credito di imposta è previsto nella misura del 20% della somma investita, con un investimento non superiore ai 2 milioni di euro e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale, in una o più società.

Le società per essere ammesse all’agevolazione devono avere alcuni specifici requisiti dimensionali:

  • aver conseguito nel periodo d'imposta 2019 ricavi derivanti da gestione caratteristica compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro;

  • aver subito nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi tipici di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, nonchè, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione,

Il credito d’imposta è riconosciuto secondo l’ordine di presentazione delle istanze e sino all’esaurimento delle risorse disponibili.

L'agevolazione andrà restituita con gli interessi legali qualora venga accertata l'insussistenza dei requisiti previsti o la società provvedesse a distribuire riserve in data anteriore al 1° gennaio 2024.

Per beneficiare del tax credit patrimonalizzazione, si ricorda che:

  • l'aumento deve essere posto in essere nel periodo compreso fra il 19 maggio e il 31 dicembre 2020;

  • l'agevolazione spetta in relazione ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva di sovrapprezzo delle azioni o delle quote anche a seguito di conversione di obbligazioni convertibili in azioni o di quote di nuova emissione.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 20 maggio 2020 - DL Rilancio in GU. 98 decreti per aiuti a famiglie e imprese – Moscioni

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