Pmi. Credito d’imposta per quotazione in borsa

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Pmi. Credito d’imposta per quotazione in borsa

MiSE e Mef hanno fissato le modalità e i criteri di concessione del credito d’imposta relativo alle spese di consulenza per la quotazione delle Pmi.

Possibile ottenere il 50 per cento dei costi di consulenza

E’ la legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) che ha istituito, all’articolo 1, commi da 89 a 92, un credito d'imposta per le piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in  sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o dello Spazio economico  europeo, nel caso siano ammesse alla quotazione.

Sono agevolati i costi di consulenza sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati all'ammissione della quotazione delle Pmi in mercati regolamentati.

Viene riconosciuto un credito d'imposta, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50 per cento dei costi complessivamente sostenuti per le attività di consulenza.

L’attuazione alla misura  

Con decreto a firma MiSE/Mef del 23 aprile 2018 (in “Gazzetta Ufficiale” n. 139 del 18/6/2018), sono stati stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione dell’agevolazione, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche.

Tra i costi ammessi al beneficio si segnalano:

  • le attività di consulenza sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate;
  • le  attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all'ammissione ed alla permanenza nel mercato;
  • le attività di assistenza nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati;
  • le attività relative alle questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente legate alla procedura di quotazione;
  • le attività di comunicazione necessarie a offrire visibilità della società, per divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni.

I soggetti richiedenti devono essere regolarmente costituiti ed iscritti al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda, devono presentare domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018, devono ottenere l'ammissione alla quotazione con delibera adottata entro il 31 dicembre 2020.

Procedura da seguire per la domanda

Le domande vanno inoltrate, via mail, al ministero dello Sviluppo Economico (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), tra il primo ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo.

Nei successivi 30 giorni dal termine indicato per l'invio delle istanze, il MiSE, dopo la verifica dei requisiti, determina la percentuale massima del credito d'imposta e comunica all’impresa il riconoscimento (con l’importo spettante) ovvero il diniego dell'agevolazione.

Allegati Anche in
  • eDotto,com – Edicola del 16 marzo 2018 - MEF, esiti sulle novità fiscali nella legge di Bilancio 2018 – Moscioni

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