PMI agricole, aiuti per le calamità naturali degli ultimi tre anni
Pubblicato il 19 ottobre 2023
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Pubblicato il decreto Masaf 11 agosto 2023 sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023. Il provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a favore delle micro, piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da fenomeni naturali avversi.
I danni economici diretti e indiretti che vengono risarciti sono quelli connessi alle seguenti calamità naturali:
- valanghe;
- frane;
- inondazioni/alluvioni;
- trombe d'aria;
- uragani;
- incendi boschivi di origine naturale;
- sisma ed eruzioni vulcaniche.
NOTA BENE: Queste devono essersi verificate fino a tre anni prima della data di entrata in vigore del Decreto Masaf.
Gli aiuti riconosciuti sono subordinati alle seguenti condizioni:
- il riconoscimento formale del carattere di calamità naturale dell'evento da parte delle autorità competenti;
- la sussistenza di un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall'impresa.
Settore agricolo, quali micro e Pmi accedono agli aiuti?
Beneficiarie degli aiuti del Masaf sono le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea colpite da eventi calamitosi.
Possono beneficiare degli aiuti per la costruzione, l'acquisto e il miglioramento dei beni immobili, finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività le microimprese e le PMI attive nel settore della produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi.
Calamità naturali, quali gli interventi finanziabili?
Gli interventi che vengono finanziati per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono:
-
la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi stabilite;
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la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
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il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
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la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
-
la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attività produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;
-
acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.
Quale tipologia di aiuto?
Gli aiuti per gli interventi sopra menzionati sono versati entro quattro anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento in conformità all'art. 37, comma 4, del Regolamento (UE) 2022/2472.
Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, con gli aiuti de minimis, e con i pagamenti ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115.
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