Plusvalenze, tassa inviata per il fabbricato sulla carta

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La questione relativa ad un contribuente che nel 2000 aveva ceduto a titolo di permuta la proprietà di un terreno a una società di costruzioni quantificando il valore del bene in 75 milioni di vecchie lire, viene risolta dalla Ctr Lazio, con la sentenza n. 133/20/08. Il caso: l’Ufficio aveva provveduto a rettificare il valore dell’immobile quantificandolo in 295 milioni, cifra verificata a fine lavori. In relazione a questa somma il contribuente aveva presentato un atto di adesione e il Fisco aveva provveduto ad effettuare una rettifica del registro e, analogamente, dell’Irpef, invitando il contribuente a documentare l’esistenza di eventuali spese deducibili, ai fini di una corretta individuazione delle plusvalenze. Non avendo proceduto in tal senso, l’agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per una somma accertata pari a 246 milioni. Già i giudici di primo grado (Ctp Viterbo, sentenza n. 136/2/06) avevano preso le difese del contribuente, riconoscendo che l’Ufficio avrebbe dovuto accertare che il contribuente avesse effettivamente percepito il maggior valore attribuito in sede di imposta di registro. Con la sentenza n. 133/20/08 si ribadisce che la plusvalenza da permuta di un terreno per la realizzazione di un immobile ha rilevanza fiscale solo nel momento in cui il bene viene effettivamente realizzato e non prima. Ciò vale anche se il cliente ha volontariamente riconosciuto un valore più alto alla costruzione ancora da realizzare.
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