Plusvalenza immobiliare senza presunzione
Pubblicato il 25 gennaio 2017
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Plusvalenza Valore ai fini del registro non conta
Nelle cessioni di immobili e di aziende, l’accertamento della plusvalenza immobiliare non è presumibile solo sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito, ai fini dell’imposta di registro, ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale. E ciò vale anche per i giudizi in corso, intrapresi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015 – avente carattere interpretativo – che ha chiarito la valenza presuntiva di siffatti tipi di accertamento.
E’ quanto in sintesi enunciato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso di alcuni contribuenti, cui l’Agenzia delle Entrate aveva notificato degli avvisi di accertamento emessi ai fini della rettifica del prezzo di cessione di un’area edificabile. Il prezzo di cessione era stato determinato dall'Ufficio – e questo censuravano i ricorrenti - in via presuntiva, sulla base del prezzo definito dall'acquirente in sede di applicazione dell’imposta di registro.
Nell'accogliere la censura, la Suprema Corte ricorda come nelle more del presente giudizio, sia intervenuto il suddetto D.Lgs. n. 147/2015, secondo cui le disposizioni del TUIR ex D.p.r. n. 917/1986 e del D.Lgs. n. 446/1997, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione o il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato e definito ai fini dell’imposta di registro ex D.p.r. n. 131/1986, ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale ex D.Lgs. n. 347/1990.
Legge interpretativa Applicabile ai giudizi in corso
E il D.Lgs. n. 147/2015 - conclude la sesta sezione con ordinanza n. 1823 del 24 gennaio 2017 - è da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso, atteso che il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale delle leggi aventi, come nella specie, carattere interpretativo.
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