Più esecuzioni su titoli già adempiuti: avvocato radiato

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Più esecuzioni su titoli già adempiuti: avvocato radiato

Le Sezioni Unite di Cassazione hanno confermato la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo imposta a due avvocati, incolpati per aver promosso numerose azioni esecutive nei confronti della stessa Spa, tutte fondate su titoli già in precedenza azionati e già regolarmente adempiuti.

Il COA di riferimento li aveva sanzionati in considerazione della volontarietà e consapevolezza nonché della reiterazione dell'azione che aveva aggravato la posizione della debitrice, posta di fronte ad azione giudiziarie plurime e assoggettata a molteplici azione esecutive.

Nel dettaglio, la Suprema corte, con sentenza n. 30868 depositata il 29 novembre 2018, ha respinto le doglianze avanzate dai due legali contro la decisone con cui il Consiglio Nazionale Forense aveva confermato la radiazione.

Impossibile la permanenza nell’albo

Il CNF, in particolare, aveva definito “truffaldino” il comportamento posto in essere nella specie.

Per tale condotta, è stata ritenuta corretta la sanzione disciplinare specificamente irrogata, alla luce della normativa di cui alla Legge n. 247/2012, e dell’affermato principio, già consolidato sotto il previgente codice deontologico, dell'incompatibilità con la permanenza nell'albo di chi si rende responsabile della violazione dei fondamentali doveri professionali, quali la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro.

Secondo il CNF, in definitiva, l’ammontare della somme incassate, la gravità della colpa nell'utilizzare titoli già adempiuti, le circostanze oggettive del fatto, il fatto che gli stessi incolpati avevano riconosciuto senza porvi rimedio, la restituzione solo di una parte delle ingenti somme indebitamente incassate, la pluralità delle azioni in precisa esecuzione di un medesimo disegno criminoso nel corso degli anni, la gravità del pregiudizio provocato alla controparte ed all'immagine della categoria, erano tutti elementi probatori a conferma dell’impossibilità della permanenza dei due professionisti nell'albo.

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