Pluralità di avvocati in causa, riduzione degli onorari non obbligatoria
Pubblicato il 31 agosto 2017
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L’articolo 6 della Legge n. 794/1942 sugli onorari per le prestazioni giudiziali in materia civile in caso di pluralità di avvocati in causa, è volto a garantire la facoltà di tenere conto del concorso di più legali nella determinazione degli onorari nell’ambito dei minimi e massimi tariffari, ma non prescrive alcuna obbligatoria riduzione.
Un automatismo simile non è nemmeno contemplato nelle deliberazioni del Consiglio nazionale forense recepite con decreti ministeriali.
Un diritto individuale al distinto onorario rimane escluso, invece, se, essendo stato chiesto il pagamento di una sola parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulti implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica nota.
Sentenza della Cassazione
Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 20554 del 30 agosto 2017, di rigetto dell’impugnazione avanzata dai clienti di due legali che si erano opposti alla conferma del decreto ingiuntivo loro notificato ed avente ad oggetto i compensi professionali relativi al patrocinio legale prestato in un giudizio di divisione immobiliare.
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