Più tempo per la comunicazione del medico competente all’INAIL

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Più tempo per la comunicazione del medico competente all’INAIL

Slitta al 31 maggio 2024 l’appuntamento con la comunicazione annuale del medico competente all’INAIL.

A renderlo noto sono il Ministero della Salute con circolare prot. n. 9463 del 27 marzo 2024 e l’INAIL con comunicato stampa del 28 marzo 2024.

Il rinvio, si legge nella circolare ministeriale, si è reso necessario a seguito delle numerose problematiche tecniche riscontrate nell’utilizzo dell’applicativo web predisposto da INAIL per la compilazione e l’invio dell’allegato 3B.

Ma in cosa consiste l’adempimento in questione? Cosa sono tenuti a comunicare i medici competenti?

Comunicazione dei dati dei lavoratori

Ogni anno, di regola entro il 31 marzo, il medico competente è tenuto a comunicare all’INAIL i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Si tratta di un adempimento di estrema notevole importanza per il monitoraggio della sorveglianza sanitaria.

L’obbligo discende dalle previsioni del T.U. della sicurezza sul lavoro che, all’articolo 40, espressamente dispone "Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in Allegato 3B".

Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni

È il decreto interministeriale del 9 luglio 2012, come modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013, a definire contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni da rendere all’INAIL nonchè a fornire i relativi modelli da utilizzare.

Le informazioni previste dall’allegato II del citato decreto e relativo allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere, vanno inviate esclusivamente per via telematica mediante l’applicativo web predisposto dall’INAIL, attraverso la Sezione servizionline del portale Inail > Comunicazione medico competente.

Dopo l’inoltro della comunicazione, purché prima della scadenza del termine di invio (entro il 31 maggio 2024 relativamente al 2023) è possibile annullare le comunicazioni inviate o modificare i dati relativi all’allegato 3B di ogni azienda o unità produttiva.

Lavoratori oggetto di comunicazione

Come si è detto, il medico competente è tenuto a trasmettere all’INAIL i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Ma cosa si intende per “lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria”?

Le informazioni da trasmettere riguardano quei lavoratori per i quali il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria (articolo 41, comma 1, lettere a e b,  D.Lgs, n. 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Come ha chiarito l’Istituto assicurativo, oggetto di comunicazione è il numero di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria ed effettivamente visitati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, non il numero di visite effettuate nel corso dello stesso anno.

Inoltre per “lavoratori occupati” si intende il numero di soggetti presenti in azienda alla data indicata in base alla definizione omnicomprensiva di “lavoratore” (vale a dire ogni persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari) fornita dall'arrt. 2, comma 1, lettera a), del D. lLs. 81/2008, ivi inclusi i soggetti equiparati ai lavoratori (es. associato in partecipazione) e gli altri soggetti di cui all’art. 3 del d.lgs. 81/2008 (es. lavoratori in distacco, lavoratori a progetto che svolgano la propria attività nei luoghi di lavoro del committente etc.).

Se nell’anno di riferimento della comunicazione sono state eseguite solo visite preventive, il medico competente infine è tenuto a riportare il numero dei lavoratori complessivamente visitati nell’anno. Se il datore di lavoro non fornisce il dato aggiornato sul numero di occupati, il medico può barrare la casella relativa alla indicazione “numero lavoratori compilato dal medico competente perché non fornito dal datore di lavoro”.

Medico competente obbligato alla comunicazione

In caso di avvicendamento del medico competente, l’obbligo di inviare la comunicazione è in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni.

Se risultano nominati più medici competenti per la stessa azienda o unità produttiva, ciascun medico competente è tenuto a trasmettere i dati aggregati del settore (area, reparto etc.) dell'azienda/unità produttiva di pertinenza, identificandosi come medico coordinato o medico coordinatore.

Sanzioni

Il mancato invio della comunicazione entro il termine del 31 maggio 2024 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria.

I minimi e massimi edittali previsti dall’articolo 58, comma 1, lettera e), del D. Lgs n. 81/2008 (da 1.000 a 4.000 euro) sono stati da ultimo rivalutati del 10% per effetto della legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n. 2) e del 15,9% dal D.D. n. 111 del 20 settembre 2023 per le violazioni avvenute dal 6 ottobre 2023.

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