PIR, modifiche al regime fiscale. Tutto nella circolare Entrate

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PIR, modifiche al regime fiscale. Tutto nella circolare Entrate

Arrivano dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sulla nuova disciplina del Piani di risparmio a lungo termine alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022.

Con la circolare n. 10 del 4 maggio 2022 vengono analizzate le modifiche alla disciplina dei piani individuali di risparmio a lungo termine, introdotta con la Legge di bilancio 2017 e già approfondita nelle circolari 3/E del 26 febbraio 2018 e n. 19/E del 29 dicembre 2021.

La Legge n. 234/2021, in particolare, è intervenuta all’articolo 1 per:

  • innalzare la soglia dei limiti di investimento nei PIR ordinari (comma 26);

  • escludere specifici vincoli per i PIR Alternativi (comma 27);

  • modificare la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei PIR Alternativi, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità (comma 912).

PIR, cosa sono e quali tipologie sono oggi possibili

Si ricorda che i Pir sono una forma di investimento caratterizzata da un regime fiscale di favore, di cui possono beneficiare le persone fisiche residenti in Italia - con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori dell’attività di impresa - le Casse di previdenza e i Fondi pensione.

L’applicazione del regime fiscale PIR consente al titolare di fruire dell’esenzione dalla tassazione per i redditi finanziari derivanti dagli investimenti inseriti nel piano, a condizione che questi ultimi siano detenuti per almeno cinque anni.

Obiettivo del legislatore è stato, infatti, quello di favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso investimenti in imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate in Italia.

Si possono individuare diverse tipologie di PIR a seconda di quanto questi sono stati costituiti e dunque in funzione della normativa fiscale applicabile, ovvero quella vigente al momento dell’apertura del piano

I PIR ordinari possono essere del tipo: “PIR 1.0”, PIR 2.0” e “PIR 3.0”. Inoltre, ci sono i PIR alternativi.

Attualmente, pertanto, è possibile costituire esclusivamente PIR 3.0 e PIR Alternativi. Inoltre, nel caso di persone fisiche, tali soggetti possono detenere un “solo” PIR “ordinario” (PIR 1.0, 2.0 o 3.0) e, per effetto delle modifiche recate dal comma 27 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 più PIR Alternativi

LdB 2022. Modifiche alla disciplina fiscale dei PIR ordinari

La Legge di bilancio 2022 ha modificato la soglia dei limiti di investimento (plafond) previsti per i PIR ordinari ovvero quelli già costituiti al 1°gennaio 2022 (sia i PIR costituti prima del 1° gennaio 2020 – c.d. PIR 1.0 e PIR 2.0, sia quelli costituti dal 1° gennaio 2020 – cd. PIR 3.0), allo scopo di potenziare l’utilizzo del PIR per convogliare l’afflusso del risparmio verso l’economia reale.

Prima di tale modifica, l’importo investito nel PIR ordinario non poteva superare complessivamente il valore di 150 mila euro (cd. Plafond complessivo), con un limite, per ciascun anno solare, di 30 mila euro (cd. Plafond annuo)

Dopo la Legge n. 234/2021, per i piani ordinari si applicano i nuovi limiti dal 1° gennaio 2022 a prescindere dalla data di costituzione del piano. Se, quindi, dal 2017 al 2021 si è giunti al plafond di 150mila euro complessivi (30mila euro all’anno), vi sarà spazio per un ulteriore investimento di 40mila euro nel 2022 e 10mila euro nel 2023, per arrivare al nuovo plafond complessivo di 200mila euro.

Novità per i PIR Alternativi

Con riferimento ai PIR Alternativi, le modifiche normative hanno interessato la deroga al principio di “unicità”, secondo il quale era possibile detenere un solo PIR ordinario e un solo PIR alternativo, nonché una rimodulazione dell’ammontare del credito d’imposta e il termine entro cui detto credito può essere utilizzato.

Di conseguenza, è adesso possibile detenere, contemporaneamente ad un PIR ordinario, più di un PIR Alternativo.

L’Agenzia però chiarisce che non è possibile cointestare un PIR Alternativo a più persone.

Inoltre, il fatto che una persona fisica possa detenere più di un PIR Alternativo non ha conseguenze sull’ammontare di risorse che possono essere investite in questo tipo di piano di investimento.

Restano confermati, quindi, i limiti di investimento dei PIR Alternativi che adesso valgono complessivamente: a prescindere dal numero di Pir Alternativi detenuti, infatti, il plafond complessivo massimo è di 1.500.000 euro, con un limite per ciascun anno solare di 300mila euro.

Modifiche al credito d’imposta

La Legge di bilancio 2022 ha previsto, a beneficio delle persone fisiche titolari di PIR Alternativi, un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati relativamente agli strumenti finanziari qualificati effettuati nel corso del 2021, a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d’imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti stessi. Il credito d’imposta è alternativo all’utilizzo delle minusvalenze.

La Legge, prevede, dunque, un credito d’imposta anche in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022, rimodulando sia l’ammontare del credito sia il termine entro cui detto credito può essere utilizzato.

Il credito d’imposta in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022 è pari al 10 per cento dell’ammontare degli investimenti medesimi; detto credito deve essere utilizzato in quindici anni, in quote di pari importo.

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