Regime dei PIR. Le precisazioni dell’Agenzia
Pubblicato il 03 gennaio 2022
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I Piani di risparmio a lungo termine (PIR) – veicolo per portare i risparmi delle famiglie in investimenti in strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali – sono sorti con la legge di bilancio 2017 (n. 232/2016) ma ben presto modificati dal Dl n. 124/2019, dal Decreto Rilancio (n. 34/2020) e dalla legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020), che ha introdotto un credito d’imposta.
Questo è pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, se detenuti per almeno cinque anni e il credito d’imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.
Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 29 dicembre 2021, viene ripercorso il quadro definitivo delle misure per operare e gestire i PIR, dopo aver raccolto con una consultazione pubblica i contributi di privati investitori, operatori finanziari e associazioni di categoria.
PIR: i beneficiari
I PIR sono una forma di investimento caratterizzata da un regime agevolativo, diretta alle persone fisiche residenti in Italia - con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori dell’attività di impresa - alle Casse di previdenza e ai Fondi pensione.
Cosa comportano i PIR? La disciplina prevede la non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei proventi di natura finanziaria, redditi di capitale e redditi diversi, derivanti dagli investimenti in presenza di particolari vincoli sulla composizione dei portafogli e sulla durata dell’investimento (con obbligo di mantenimento per almeno 5 anni). Inoltre, la non imponibilità si allunga, in caso di successione, sul trasferimento degli strumenti detenuti nel piano.
PIR: le modifiche
Per mano del Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) sono stati creati i Pir alternativi, ossia misure dirette ad incentivare l’afflusso di risorse alle imprese, aggiungendo capitale di debito, e potenziando le capacità dei Pir di dirigere il risparmio privato verso il mondo delle imprese, anche diverse da quelle di dimensioni più rilevanti.
Con la legge di bilancio 2021 è stato previsto un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, in Pir Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, a condizione che gli stessi investimenti siano detenuti per almeno 5 anni.
Al momento, specifica la circolare n. 19/2021, è possibile costituire esclusivamente PIR 3.0 e PIR Alternativi. Inoltre, le persone fisiche possono detenere un solo PIR ordinario (1.0, 2.0 o 3.0) ed un PIR Alternativo.
PIR: i chiarimenti offerti
Con riferimento agli investimenti oggetto di PIR, si chiarisce che le quote di partecipazione in piccole e medie imprese, costituite in forma di società a responsabilità limitata, offerte al pubblico (anche tramite piattaforme di equity crowdfunding legittimamente operanti) possono essere inserite tra gli investimenti qualificati di un PIR.
Non si applica ai PIR alternativi la limitazione alle sole quote di partecipazione offerte al pubblico in imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata.
Inoltre, il regime dei Pir e il regime fiscale degli investimenti in startup e in Pmi innovative possono essere applicati congiuntamente in quanto non sono alternativi.
Per quanto riguarda il credito d’imposta, l’utilizzo in compensazione non prevede limitazioni circa i debiti d’imposta pagabili; pertanto il bonus è utilizzabile in compensazione anche con altre imposte diverse dall’Irpef e con i contributi eventualmente dovuti dall’investitore.
Si aggiunge che gli investitori possono decidere di trasformare le eventuali minusvalenze realizzate in credito d’imposta oppure di utilizzarle in deduzione dalle plusvalenze, dai proventi e altri differenziali positivi secondo le modalità ordinarie.
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