Pignoramento: via libera all’accesso alle banche dati INPS

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Pignoramento: via libera all’accesso alle banche dati INPS

Con messaggio n. 7266 del 2 dicembre 2015, in considerazione del rilevante numero di quesiti ricevuti, aventi ad oggetto richieste di creditori di accesso alle banche dati dell’Istituto ex art. 492 bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c., l’INPS ha fornito indicazioni operative per garantire uniformità e coerenza delle prassi amministrative.

Ricorda l’Istituto che il D.L. n. 132/2014, convertito con Legge n. 162/2014, ha introdotto nel codice di rito l’articolo 492-bis c.p.c. secondo cui il Presidente del Tribunale, su istanza del creditore, può autorizzare la ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore da pignorare nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle degli Enti Previdenziali.

Il D.L. n. 83/2015, convertito con Legge n. 132/15, è intervenuto sulla disciplina in esame:

  • stabilendo che l'autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare può essere richiesta soltanto dopo la notifica del precetto (art. 492-bis, comma 1 c.p.c.);
  • eliminando il riferimento alla previa necessità dell’emanazione di un decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Interno e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali volto a definire "i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell’articolo 492-bis del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori" (art. 155-quater disp. att. c.p.c.);
  • stabilendo che sino a quando "le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater" le informazioni nelle stesse contenute (art. 155-quinquies, comma 1, disp. att. c.p.c.).

Pertanto, conclude il messaggio, in presenza di un provvedimento autorizzativo adottato dal Tribunale, l’Istituto è tenuto a dare piena ed immediata ostensione dei dati contenuti nelle proprie banche dati, secondo quanto previsto dall’autorizzazione del Tribunale.

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