Pignoramenti presso terzi e famiglia: le novità in vigore da domani
Pubblicato il 21 giugno 2022
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Alcune delle misure della Legge n. 206/2021 della recente riforma del processo civile, si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 22 giugno 2022.
Si tratta delle misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata introdotte dal Legislatore unitamente alla delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, delega che - si rammenta - dovrà essere attuata entro un anno attraverso uno o più decreti legislativi.
Esecuzione forzata, novità al via dal 22 giugno 2022
Tra queste misure urgenti, si segnalano le novità in materia di esecuzione forzata con particolare riferimento al foro competente per l'espropriazione forzata di crediti, quando debitore sia una pubblica amministrazione (art. 1, comma 29 della Legge) e alla procedura di pignoramento nell'espropriazione presso terzi (art. 1, comma 32).
Pignoramento presso terzi: nuovo adempimento a carico del creditore
Rispetto a tale ultima procedura, in particolare, è stato modificato l'articolo 543 del codice di procedura civile, mediante l'introduzione, dopo il quarto comma, di due ulteriori commi.
E' aggiunto, così, un nuovo adempimento a carico del creditore, il quale, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, sia tenuto a notificare al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e a depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.
Il tutto a pena di inefficacia della procedura: la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina, infatti, l'inefficacia del pignoramento.
Se, poi, il procedimento coinvolge più terzi, l'eventuale inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso.
In ogni caso, se la notifica dell'avviso non viene effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.
Espropriazione se il debitore è la PA: cambia il foro competente
Per quanto riguarda, invece, l'espropriazione forzata di crediti nelle ipotesi in cui il debitore sia una pubblica amministrazione la riforma ha introdotto una modifica all'articolo 26-bis, primo comma, del codice di procedura civile, individuando, come foro competente, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Le due nuove disposizioni si applicheranno ai procedimenti instaurati a partire dal 22 giugno.
Procedimenti in materia di persone, famiglia e cittadinanza
Ulteriori modifiche che saranno operative da domani, 22 giugno, sono relative ai procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e di accertamento dello stato di cittadinanza.
Esse riguardano, in particolare:
- il provvedimento di allontanamento dei minori dall'ambiente familiare, con modifica dei presupposti per l'adozione della misura e dettagliata disciplina del procedimento successivo all'intervento della pubblica autorità, che coinvolge il pubblico ministero, il tribunale per i minorenni e - eventualmente - la corte d'appello;
- il riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, attraverso la concentrazione delle competenze in ragione della natura dei procedimenti e conseguente attribuzione al tribunale ordinario della competenza su tutti i procedimenti de potestate quando sia pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio;
- l'estensione della possibilità, per il giudice, di procedere alla nomina del curatore speciale del minore con specifici poteri di rappresentanza sostanziale, nomina che in alcuni specifici casi diventa obbligatoria, pena la nullità degli atti del procedimento; sempre in tema di curatore speciale del minore, viene previsto che egli debba procedere all'ascolto del minore e che possano essergli attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale, oltre ad essere disciplinati i presupposti e il procedimento per la revoca;
- la disciplina sulla soluzione delle controversie insorte tra genitori: al giudice viene consentito di disporre, oltre che il risarcimento danni, anche il pagamento di una somma di denaro dovuta per ciascun giorno di inottemperanza ai suoi provvedimenti del giudice;
- l'albo dei consulenti tecnici tenuto da ciascun tribunale la categoria dei neuropsichiatri infantili, con l'aggiunta degli psicologi dell'età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi, individuando le specifiche caratteristiche richieste al professionista per accedere all'albo;
- la disciplina della negoziazione assistita in materia di separazione dei coniugi, estendendone l'applicazione anche per la soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all'affidamento e al mantenimento di figli naturali, al mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari;
- le controversie relative all'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, con modifica dei criteri di individuazione del foro competente per il giudizio di modo da deflazionare l'attuale carico della sezione specializzata istituita presso il tribunale di Roma.
Anche le disposizioni relative a tali misure si applicheranno ai procedimenti instaurati a decorrere dal 22 giugno 2022, ossia dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge 206/2021.
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