Pescatori autonomi, riesame delle istanze indennità Covid-19
Pubblicato il 20 novembre 2020
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L’INPS, con il messaggio 20 novembre 2020, n. 4358, fornisce istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami delle domande di indennità Covid-19 respinte dai controlli automatici per l’accertamento dei requisiti normativi dei pescatori autonomi. L’Inps specifica che la richiesta di riesame può essere proposta dall’interessato entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del citato messaggio ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva.
La documentazione per il riesame della domanda potrà essere inviata accedendo al sito dell’Inps nella sezione “Indennità 600/1000 euro”, cliccando sul link “Esiti” da dove si evincono i motivi della reiezione ovvero inviando una mail alla casella di posta istituzionale “riesamibonus600.nomesede@inps.it”, istituita per ogni sede territoriale.
I requisiti richiesti sono:
- essere pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative che svolgono l’attività in forma autonoma e non subordinata di pesca in acque marittime, interne e lagunari ai sensi della Legge 13 marzo 1958, n. 250;
- documentazione attestante la natura autonoma del rapporto di lavoro.
Per i soggetti associati in cooperativa presenti sul flusso Uniemens di aziende con Codice Statistico Contributivo 1.19.01 dovrà essere prodotto il contratto di lavoro autonomo o copia dell’ultimo documento relativo ai compensi percepiti.
Diversamente, la documentazione da produrre nel caso di pescatore addetto alla pesca marittima costiera e non associato in cooperativa è la seguente:
- domanda di Iscrizione all’Inps come pescatore autonomo, con l’indicazione della data di iscrizione, della data e del numero di protocollo della richiesta di iscrizione;
- estremi della licenza di pesca, dichiarazione di esercizio della pesca come attività esclusiva e prevalente, dichiarazione di non lavorare alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, di aziende vallive di pescicoltura, etc.
L’Istituto , infine, rammenta che per accedere al beneficio relativo al mese di maggio 2020 è richiesto:
- non essere titolari di pensione;
- non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ad esclusione della gestione separata;
- non essere titolari di lavoro dipendente.
La verifica della non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie verrà rilevata dall’Inps dalla data del 1° maggio 2020. L’istituto, altresì, verificherà i dati risultanti dai modelli UNILAV e dalle trasmissioni Uniemens che non vi siano rapporti attivi dalla data di titolarità del beneficio richiesto. Nel caso di reiezioni “forti” il richiedente potrà adire l’autorità giudiziaria.
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