Pescatori autonomi, indennità COVID-19
Pubblicato il 12 ottobre 2020
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L’INPS, con circolare n. 118 dell’8 ottobre 2020, ha reso noto che è attivo il servizio per la presentazione delle domande di indennità COVID-19 per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.
Si rammenta che la misura di sostegno, introdotta dal decreto Rilancio, prevede l’erogazione di una indennità pari a 950 euro - che non concorre alla formazione del reddito - per il mese di maggio 2020 per i soli pescatori autonomi, anche soci di cooperative che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Presentazione della domanda
Precisa l’Istituto che i lavoratori, potenziali destinatari, interessati a ricevere l’indennità in questione dovranno presentare domanda telematica all’INPS, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Le credenziali di accesso al servizio per la nuova prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:
- PIN rilasciato dall’INPS (si ricorda che l’INPS non rilascerà più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Incumulabilità e incompatibilità
L’indennità COVID-19 per i pescatori autonomi è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza nonché con la c.d. Ape sociale.
Inoltre – chiarisce l’INPS - l’indennità in questione non è cumulabile con l’indennità a favore dei lavoratori domestici, con le indennità di ultima istanza e con le indennità a favore dei lavoratori sportivi e non è compatibile con tutte le altre indennità COVID 19 previste dai decreti Cura Italia e Rilancio e con il Reddito di emergenza.
L’indennità pescatori è cumulabile invece con:
- l'assegno ordinario di invalidità;
- l’indennità di disoccupazione NASpI, DISCOLL e con l’indennità di disoccupazione agricola;
- borse lavoro, stage e tirocini professionali;
- premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
- prestazioni di lavoro occasionale di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Per quanto concerne, invece, il Reddito di Cittadinanza, solo se questo sia inferiore all'importo dell’indennità, si procederà ad integrare il beneficio del Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto per ciascuna mensilità.
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