Permesso per costruire non necessario per le opere interne che non modificano i volumi

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Con la sentenza n. 37713 depositata il 1° ottobre 2012, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici della Corte d’appello di Lecce avevano condannato il proprietario di un immobile per aver eseguito dei lavori senza possedere il permesso per costruire.

In particolare, la Suprema corte ha ritenuto che l’imputato fosse da assolvere in quanto lo stesso aveva solo ricavato una cucina ed un bagno dalla medesima metratura totale dell’immobile di cui era titolare. Le opere dallo stesso realizzate, cioè, erano esclusivamente interne e non avevano comportato alcun aumento del volume del fabbricato.  

Ed infatti – ha ricordato la Corte - le cosiddette opere interne da ricomprendere negli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è necessario il permesso di costruzione, sono esclusivamente quelle che comportino un aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici ovvero un mutamento di destinazione d'uso. Tutte ipotesi, queste, non prospettatesi nel caso esaminato.
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