Periodo di comporto e casi di discriminazione indiretta
Pubblicato il 24 ottobre 2024
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Ai sensi dell’art. 2110, Codice Civile, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo, chiamato periodo di comporto, durante il quale lo stesso non può essere licenziato.
La durata del periodo di comporto è, generalmente, prevista dal contratto collettivo applicato o applicabile al rapporto di lavoro e può variare a seconda dell’anzianità di servizio o della tipologia di stato morboso accusato.
Esistono due distinte modalità di calcolo del periodo di comporto:
- il comporto secco, che si riferisce ad un singolo episodio di malattia di lunga durata;
- il comporto per sommatoria, che, invece, tiene conto di più episodi di malattia ripetuti in un arco di tempo definito.
Sebbene la legge non faccia distinzioni nel considerare il periodo di comporto, la giurisprudenza di legittimità più recente ha affermato che licenziare un lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto può configurare una forma di discriminazione indiretta.
Gli Ermellini hanno stabilito il principio di diritto secondo cui non si può trattare allo stesso modo chi, a causa di una disabilità, si assenta per malattie collegate al suo stato di salute e chi invece si ammala per motivi indipendenti da condizioni particolari.
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