Perdite a riporto ridotto
Pubblicato il 09 agosto 2006
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Il Dl 223/2006, approvato lo scorso 4 agosto ed ora in corso di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”, si occupa anche di frenare la costituzione di società che trasformano perdite limitatamente riportabili in perdite con riporto illimitato. L’articolo 36 del provvedimento modifica, infatti, l’articolo 84, comma 2 del Tuir, al fine di prevenire la costituzione di società finalizzate alla trasformazione di perdite limitatamente riportabili e negando, allo stesso tempo, l’utilizzo delle perdite dei soci in esercizi anteriori all’ingresso nel regime di trasparenza. Nello specifico, il provvedimento sancisce che per le nuove attività economiche dal 1997 le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, senza limiti di tempo. L’articolo 36 fissa, comunque, due condizioni al riporto illimitato delle perdite:
- i tre periodi d’imposta devono riguardare gli esercizi che decorrono dalla data della costituzione;
- l’attività produttiva cui si riferiscono le perdite deve essere nuova.
L’operatività delle nuove regole riguarda non solo le perdite che maturano dal periodo d’imposta 2006, ma anche quelle che si sono formate precedentemente. In assenza di nuovi requisiti, infatti, la norma limita il riporto in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi a quello di formazione, ma non oltre l’ottavo. Cioè sono ammesse in riporto anche le perdite realizzate in periodi d’imposta non più accertabili in quanto sono decorsi i limiti di tempo previsti per l’attività di accertamento.
Infine, come anticipato, il Dl 23/2006 equipara il trattamento delle perdite pregresse nel consolidato e nella trasparenza negando, in quest’ultimo caso, la possibilità per i soci di compensare le perdite realizzate nei periodi d’imposta antecedenti l’opzione con i redditi imputati a essi dalla società partecipata trasparente.
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