Per lo scambio della casa, Iva pagata nel luogo in cui è situato l'immobile

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Devono essere soggette ad Iva nel luogo in cui sono situati gli immobili le somme costituite da quote di iscrizione e da quote associative annuali dovute dai partecipanti ad una multiproprietà all'associazione che gestisce lo scambio degli immobili.

Lo ha deciso la Corte di giustizia Ue nella causa C-37/08 del 2009, considerando che tali quote sono da trattare come corrispettivo per il servizio che presta l'associazione la quale consente agli utenti di poter scambiare la propria casa con altri. Non rileva che la somma dovuta sia forfettaria e non riferita ad una specifica utilizzazione, la quale potrebbe anche mancare.

Sussiste invece il nesso diretto tra prestazione e bene immobile che consente di identificare il luogo di imposizione Iva con il territorio in cui si trova l'immobile.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 - Multiproprietà, vale il luogo dove ha sede la casa

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