Per l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere l'uso del mezzo proprio deve essere necessitato

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 17752 depositata lo scorso 29 luglio, ha respinto il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano negato la risarcibilità, a carico dell'Inail, del danno subito a seguito di un infortunio che gli era capitato mentre si recava sul luogo di lavoro alla guida del proprio ciclomotore.

I giudici di legittimità si sono allineati a quanto sostenuto dai precedenti organi di giustizia i quali avevano sottolineato come non vi fosse, nel caso di specie, la necessità da parte del ricorrente di usare il ciclomotore di proprietà in quanto avrebbe potuto prendere un mezzo pubblico; irrilevante - secondo la Corte - che l'uso del mezzo proprio fosse finalizzato a risparmiare il tempo da dedicare all'accompagnamento dei figli all'asilo.
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