Per l'incendio risponde anche il proprietario del fondo da cui non è originato l'evento

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Risponde degli effetti dannosi ex articolo 2051 del Codice civile, il soggetto proprietario di un fondo dal quale è propagato un incendio verso un altro fondo vicino, anche se materialmente l'evento incendiario non è partito dal suo terreno. Infatti deve comunque ritenersi responsabile per il danno causato in quanto ha contribuito, per la situazione in cui si trovava il suo terreno, ad alimentare l'incendio e quindi a far sì che sia passato sul fondo vicino. Salvo, naturalmente, dimostri il caso fortuito.

E' questa la conclusione a cui è giunta la sezione terza della Corte di cassazione con sentenza n. 2962 del 7 febbraio 2011, in riforma della sentenza della Corte di appello e pronunciando il seguente principio: “In tema di responsabilità per i danni cagionati da coste in custodia es art. 2051 c.c., il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonda nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito; assumendo rilievo, a riguardo, non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì là sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, il propagamento dalle fiamme".
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