Dl “Liquidità” convertito. Slalom tra conferme e novità
Pubblicato il 11 giugno 2020
In questo articolo:
- Acconto imposte
- Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale
- Rimborso per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali
- Differimento per la rivalutazione dei beni d’impresa
- Sospesi i termini per bonus “prima casa”
- Modifiche alla disciplina degli utili distribuiti alle società semplici
- Imposta di bollo su fatture elettroniche
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Con la conversione in legge n. 40 del 5 giugno 2020 (pubblicata in G.U. n.143 del 6.06.2020) del decreto cd. “Liquidità” (D.L.n. 23/2020) sono state confermate ed introdotte nuove misure fiscali volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Diverse le novità messe in campo dal legislatore: dalla rivalutazione gratuita per le imprese e gli enti operanti nei settori alberghiero e termale, all’estensione al 2020 della rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni alle condizioni già previste per il 2019, al nuovo credito d’imposta per le imprese che, nel 2020, hanno sostenuto spese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, annullate a causa dell'emergenza covid-19.
Acconto imposte
Confermata l’inapplicabilità di sanzioni e interessi in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti Irpef, Ires e Irap, laddove il contribuente ha provveduto al versamento di un importo non inferiore all'80% della somma che risulta dovuta a titolo di acconto sulla base del modello Redditi/Irap 2021.
Al fine di agevolare coloro che sono stati penalizzati dalla crisi sanitaria, infatti, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (ossia il 2020 per i soggetti "solari"), l’utilizzo - per il versamento dell’acconto - del cd. “metodo previsionale” (anziché il metodo “storico”) non è gravato da sanzioni nel caso in cui lo “scostamento” dell’importo versato, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, non superi il margine del 20%. Se si adopera il metodo “previsionale”, come noto, il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare nonché gli oneri deducibili e detraibili, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto. Quanto all’ambito oggettivo, nella circolare 9/E/2020 è stato chiarito che la riduzione all’80% della misura degli acconti si applica, oltre che alle imposte sul reddito e all’Irap, anche:
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all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
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alla cedolare secca sul canone di locazione;
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all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE);
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all’imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Anche se non vi è stato un espresso richiamo nel documento di prassi, si ritiene che la misura in esame si intenda riferita anche all’imposta sostituiva dai soggetti nel regime forfetario o in quello degli ex minimi. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
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per evitare l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’ articolo 13 del DLgs. n. 471/1997, la suddetta soglia minima dell’80% può essere garantita anche mediante un versamento insufficiente e/o omesso, “sanato” attraverso il ricorso al ravvedimento operoso (versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata).Tale strada è percorribile sempreché non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) inviate dalle Entrate ai fini della liquidazione automatica (art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) o del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73);
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la nuova disposizione si applica ad entrambe le rate di acconto dovuto, in quanto la stessa è riferita all’importo degli acconti “complessivamente” dovuti per l’anno d’imposta 2020.
La norma dell’articolo 20 del D.L. n. 23/2020 convertito, deve, in ogni caso, “coordinarsi” con lo sconto Irap previsto dall’articolo 24 del decreto “Rilancio”, ossia la possibilità - per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (in caso di contribuenti “solari”) - di essere esclusi dall’obbligo di versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020. Resta fuori da tale misura non solo chi ha realizzato ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro ma anche le imprese di assicurazione, le Amministrazioni ed Enti pubblici, le banche e gli intermediari finanziari.
Rivalutazione dei beni settori alberghiero e termale
Rivalutazione “gratis” per gli alberghi. Con una norma introdotta in sede di conversione è stata prevista - a favore delle imprese e degli enti operanti nei settori alberghiero e termale - la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa (materiali e immateriali, eccetto i cd. beni "merce" ancorché la norma si limiti - come in passato - ad escludere espressamente i soli “immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa”) e delle partecipazioni in società controllate o collegate (ai sensi dell’articolo 2359 del cod. civ.) risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 senza dover versare alcuna imposta sostitutiva od altra imposta; resta possibile “affrancare” il saldo attivo della rivalutazione.
Sul piano soggettivo, la rivalutazione riguarda i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio: si tratta, nello specifico, delle società di capitali, comprese le cooperative e le società mutue assicuratrici, e degli enti commerciali. Platea “allargata” a seguito del richiamo alle norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione: in tale contesto si rileva il riferimento alle disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della L. n. 342/2000. L’ambito soggettivo, così, comprende anche i beni e le partecipazioni detenute da imprenditori individuali, Snc, Sas, enti non commerciali (limitatamente ai beni relativi all’attività commerciale esercitata) nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti.
La nuova norma - così come scritta - va incontro a quelle imprese del settore alberghiero e termale che hanno subito una forte contrazione della domanda a causa dell’emergenza sanitaria. In particolare, le imprese e gli enti OIC adoper operanti nei settori alberghiero e termale possono - anche in deroga ai criteri di cui all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia - rivalutare “gratuitamente” i beni di impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio 2019.
Sui “maggiori” valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta, mentre il saldo attivo di rivalutazione può essere (trattasi, in ogni caso, di una facoltà rispetto alla rivalutazione) “affrancato” (in tutto o in parte) con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%, applicando le modalità operative indicate nella Legge di bilancio 2020 (articolo 1, c. 701, L. 160/2019). Si ricorda che quest’ultima norma ha previsto la possibilità di “rateizzare”, come segue:
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per importi complessivi fino a 3 milioni di euro: le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 3 rate di pari importo. Il termine per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d'imposta successivi;
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per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro: le imposte sostitutive sono versate in un massimo di 6 rate di pari importo. Il termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la terza e la quinta rata. La seconda rata, la quarta e la sesta rata dovranno, invece, essere versate entro il termine previsto per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita.
La rivalutazione deve essere eseguita in uno o entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31/12/2019 (quindi, nel 2020 e 2021), deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere “annotata” nel relativo inventario e nella nota integrativa. Quanto agli effetti fiscali, il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita (quindi, con un effetto immediato, rispetto al termine triennale previsto nelle ormai consuete aperture annuali della rivalutazione).
Inoltre, l’eventuale “saldo attivo” risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
Previsto, poi, un diverso termine per gli effetti fiscali della rivalutazione in caso di plusvalenze o minusvalenze. La norma precisa, infatti, che, nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, dal 1° gennaio 2024 o 2025 a seconda del bilancio nel quale viene effettuata la rivalutazione) per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene “ante” rivalutazione.
Infine, nel caso in cui l’impresa abbia già esercitato la facoltà di rivalutare in base alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020. In tal modo, anche questa rivalutazione avrà un immediato effetto fiscale.
Rimborso per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali
Con l’articolo 12-bis, introdotto in sede di conversione del decreto cd. “Liquidità”, è stato previsto un credito d’imposta ad hoc per le imprese che, nell'anno 2020, hanno sostenuto spese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, annullate a causa dell'emergenza covid-19.
La nuova disposizione, in particolare, “allarga” l’ambito di applicazione dell’articolo 49 del D.L. n. 34/2019. Questo, lo si ricorda, ha introdotto un bonus per le imprese che partecipano a fiere internazionali, al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane. Il beneficio, che spetta alle PMI esistenti alla data del 1° gennaio 2019, è riconosciuto per i periodi di imposta 2019 e 2020, nella forma di un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, fino ad un massimo di 60.000 euro, nel rispetto degli stanziamenti previsti (10 milioni di euro per il 2020 e 5 milioni di euro per il 2021). Riguardo l’ambito oggettivo, si rammenta che sono agevolabili: a) le spese sostenute per l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento; b) le spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.
Per effetto della novella normativa, quindi, il credito d’imposta di cui al citato articolo 49 del D.L. n. 34/2019, spetta, per l’anno 2020, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state “annullate” a seguito dell’emergenza epidemiologica. Il beneficio è, tuttavia, riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa UE in tema di aiuti de minimis, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.
E’ affidato ad un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, il compito di stabilire le disposizioni applicative della norma agevolativa, individuando, in particolare: a) le tipologie di spese ammesse al beneficio; b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto del limite massimo di risorse stanziate; c) l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono sia in Italia che all’estero, per cui è ammesso il credito di imposta; le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.
Differimento per la rivalutazione dei beni d’impresa
Con l’articolo 12-ter, introdotto in sede di conversione del decreto cd. “Liquidità”, è stato “differito” il termine per effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa (materiali e immateriali, eccetto i cd. beni "merce") e delle partecipazioni in società controllate o collegate (ai sensi dell’articolo 2359 del cod. civ.) risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.
In particolare, tenuto conto della particolare situazione economico-finanziaria in cui versano molte imprese quale diretta conseguenza del lockdown, il legislatore ha previsto la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi, nel bilancio 2020), al 31 dicembre 2020 (quindi, nel bilancio 2021), o al 31 dicembre 2021 (quindi, nel bilancio 2022), in luogo del termine fissato dalla Legge di Bilancio 2020, ai sensi della quale la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi, nel bilancio 2019).Pertanto, la nuova disposizione prevede uno “slittamento” di tre esercizi (bilanci dal 2020 al 2022) rispetto al termine indicato dalla legge n. 160 del 2019 (bilancio 2019).
Inoltre, la disposizione in esame dispone che, limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio (ai sensi dell'articolo 14 della L. n. 342/2000) si considerano “riconosciuti”, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.
Quanto agli effetti fiscali, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione dovrebbe considerarsi fiscalmente riconosciuto – come ordinariamente previsto - a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita. Per la rivalutazione perfezionata al 2020, quindi, i maggior valori attribuiti ai beni rivalutati assumono rilevanza fiscale a decorrere dall’esercizio 2023 per i soggetti solari.
Sospesi i termini per bonus “prima casa”
Confermata la sospensione dei termini previsti dalla norma in materia di agevolazioni cd. “prima casa” (si tratta dei termini di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, allegata al D.P.R. n. 131/1986).
Con l’articolo 24 del decreto “Liquidità” convertito, in particolare, al fine di impedire la decadenza dal beneficio prima casa, è stata disposta la “sospensione” - per il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020 - dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio fiscale nonché dei termini per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. I suddetti termini, quindi, sono “congelati” e riprenderanno decorrere dal 1° gennaio 2021.
Nello specifico, i termini oggetto di “sospensione” sono:
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il periodo di 18 mesi entro cui il contribuente che ha acquistato la “prima casa” deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato;
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il termine di un anno (decorrente dalla cessione dell’immobile) entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” - nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto - deve acquistare altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
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il termine di 1 anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale con le relative agevolazioni, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”.
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il termine di 1 anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro cui deve aver luogo il “riacquisto” di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'Iva imposta corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (articolo 7, Legge n. 448/1998).
Sul punto, la circolare 9/E/2020 ha chiarito che tale sospensione non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione previsto dal comma 4 della citata nota II-bis.
Modifiche alla disciplina degli utili distribuiti alle società semplici
Con l’articolo 28 del decreto cd. “Liquidità” si modifica in più punti la disciplina fiscale degli utili distribuiti a società semplici, prevista dall’articolo 32-quater del D.L. n.124/2019, che ha introdotto il principio di tassazione per “trasparenza” in capo ai soci; conseguentemente, il regime fiscale applicabile ai dividendi corrisposti alle società semplici segue la “natura giuridica” dei soci stessi, “variando” a seconda che si tratti di persone fisiche, titolari di reddito d’impresa e soggetti IRES. Si ricorda, infatti, che a seguito di detta norma:
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per la quota imputabile ai soggetti IRES, i dividendi corrisposti alla società semplice sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
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per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone, i dividendi corrisposti alle società semplici sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
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per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa (articolo 65 del TUIR) i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta d’imposta, nella misura del 26%.
Per effetto delle “modifiche” apportate nell’ambito del decreto liquidità viene ora stabilito che:
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sono “ricompresi” nella nuova tassazione per trasparenza anche i cd. utili di fonte estera; sono, tuttavia, “esclusi” gli utili provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati;
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le quote di utili imputabili agli enti non commerciali (articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir), concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’intero ammontare.
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all'atto della distribuzione degli utili si applicano le “differenti” aliquote di ritenuta previste nelle diverse, specifiche condizioni contenute nell'articolo 27 del DPR n. 600/1973; in particolare, la quota di utile riferibile a soggetti non residenti in Italia è asservita a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura del 26%; per i soggetti non residenti, appartenenti agli Stati membri dell'UE e agli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella cd. White list, la misura della predetta ritenuta, operata a titolo di imposta, è aliquota dell'1,20%.
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resta fermo l’ordinario regime del Tuir (totale imponibilità dei proventi) per gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Viene, infine, “riformulato” il contenuto del comma 2 dell’articolo 32-quater per introdurvi il riferimento sia alla ritenuta che all’imposta sostitutiva, tenuto conto che esse sono operate sulla base delle informazioni rese dalla società semplice. Resta fermo, così, che sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicato, in luogo della ritenuta, un prelievo a titolo di imposta sostitutiva al 26%.
Per quanto riguarda, ancora, la decorrenza delle disposizioni in esame, viene stabilito che queste si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. Previsto, invece, un regime “transitorio” per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio per il 2018, ossia la parziale tassazione secondo le percentuali stabilite dal D.M. 26 marzo 2017.
Imposta di bollo su fatture elettroniche
Confermate anche le semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
La novella normativa (articolo 26 del decreto “Liquidità" convertito), infatti, nel “modificare” l’articolo 17 del D.L. n. 124/2019 stabilisce ora (nuovo “comma 1-bis”) che se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta:
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per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell’anno (gennaio, febbraio, marzo), è di importo “inferiore” a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento dell’imposta “slitta”, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, al termine relativo al secondo trimestre dell’anno (ossia il 20 luglio);
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per le fatture emesse nei primi 2 trimestri dell’anno (al 30 giugno), resta di importo “inferiore” a 250 euro, il versamento dell’imposta di bollo del 1° e 2° trimestre “slitta”, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, al termine di versamento relativo al terzo trimestre dell’anno (ossia il 20 ottobre);
Per definire la data di scadenza del versamento occorrerà, quindi, tener conto dell’ammontare dell’imposta di bollo relativa sia al primo che al secondo trimestre. Restano ferme, invece, le “ordinarie” scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare.
Emissione fatture |
Imposta di bollo |
Termini versamento |
1° trimestre |
inferiore a 250 euro |
entro il 20 luglio (in luogo del 20 aprile, scadenza ordinaria) |
1° e 2° trimestre |
20 ottobre 2020 |
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3° trimestre |
qualsiasi importo |
20 ottobre 2020 |
4° trimestre |
20 gennaio 2021 |
Si ricorda che l’articolo 143 del D.L.n. 34/2020 rinvia al 1° gennaio 2021 la norma sull’integrazione dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, nel caso queste non rechino l’annotazione di assolvimento dell’imposta. Nessuna modifica, invece, è stata operata riguardo le modalità di versamento e di riscossione dell’imposta.
Ulteriori novità e conferme dal decreto liquidità “convertito” |
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Disposizioni “temporanee” su finanziamenti società |
Confermate le disposizioni dell’articolo 8 del dl “Liquidità”, secondo cui i finanziamenti erogati dai soci alle società dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 “non” sono assoggettati alla disciplina di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. Ciò in quanto l’applicazione delle citate norme “risulterebbe eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento”. L’intervento ha riguardato le disposizioni codicistiche secondo cui il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è “postergato” rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito (articolo 2467 del cod. civ.). L’articolo 2497-quinquies del codice civile estende detta disposizione anche ai finanziamenti effettuati nell’ambito dei gruppi di società e, in particolare, dei finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti. Per effetto della novella norma, è prevista la “sospensione” dell’ordinario regime di postergazione, per cui il rimborso del finanziamento che i soci hanno erogato a favore della società “non” sarà postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori della società; ciò anche se il finanziamento è avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento. È, altresì, sospesa l’applicazione dell’analoga disposizione dell’articolo 2497-quinquies del codice civile. |
Proroga dei certificati di affidabilità fiscale |
Viene confermata la “proroga" al 30 giugno 2020 della validità dei certificati di affidabilità fiscale (c.d. “DURF”) rilasciati alle imprese dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, nell’ambito delle disposizioni in materia di appalti e subappalti c.d. “labour intensive” di cui all’articolo 17-bis del Dlgs. n. 241/1997. Per quanto concerne le altre disposizioni nel cui ambito ricadono gli adempimenti disciplinati dall’articolo 17-bis del DLgs. n. 241/1997 si rammenta che – a seguito della sospensione degli obblighi di versamento delle ritenute alla fonte - sono sospesi anche i “controlli” previsti a carico del committente in quanto detti controlli sono connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell’appaltatore; così, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 dell’articolo 17-bis, sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne sospende il pagamento anche nel caso in cui non si proceda all’invio di copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. |
Divieto di cumulo tra pensioni e redditi - ABROGATO |
Abrogata (per effetto dell’articolo 78 del D.L. n. 34/2020) la norma dell’articolo 34 del decreto “Liquidità” che stabiliva il divieto di cumulo tra l’indennità per i professionisti iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ed i titolari di trattamento pensionistico diretto. |
Assistenza fiscale “a distanza” – SOPPRESSO |
Soppressa la norma dell’articolo 25 del decreto “Liquidità” secondo cui i CAF ed i professionisti abilitati dovevano gestire “a distanza” l'attività di assistenza fiscale dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, acquisendo la delega e la documentazione del contribuente attraverso modalità telematiche. |
Quadro Normativo |
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