Per le “ganasce” non basta l’avviso

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La Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza n. 399 del 20 giugno stabilito che le ganasce fiscali rappresentano un provvedimento illegittimo se messe in atto sulla base del solo “preavviso” di fermo amministrativo. Infatti, quest’ultimo non è un atto impugnabile in quanto non può essere portato davanti al giudice per il fatto che non si menzionano limiti e oggetto del provvedimento. L’atto che deve essere notificato è, invece, il provvedimento di fermo (e non il preavviso di esso) che deve contenere tutti i requisiti dello statuto del contribuente, in particolare: l’organo giudiziale de adire, il termine per il ricorso e le regole da seguire per la costituzione in giudizio.

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