Per la parte soccombente il pagamento delle spese legali comprende sempre anche l'Iva
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 02 aprile 2010
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La Corte di cassazione, Terza sezione civile, con sentenza n. 7806 del 30 marzo 2010, ha respinto il ricorso proposto da un'Asl avverso la decisione con cui la stessa, quale parte soccombente, era stata condannata al pagamento delle spese processuali, Iva compresa, in favore della parte vittoriosa, una Srl. Secondo la ricorrente, poiché l'Iva versata da quest'ultima al difensore poteva essere dalla stessa dedotta, tale imposta non doveva essere liquidata insieme alle altre spese.
Di diverso avviso i giudici di legittimità, secondo cui la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali costituisce titolo esecutivo anche per il rimborso dell'Iva e ciò anche in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia sul punto. Il rimborso dell'Iva, infatti, costituisce un onere accessorio che, ai sensi dell'articolo 91 del Codice di procedura civile, consegue al pagamento degli onorari del legale.
Eventualmente – conclude la Corte – la deducibilità di tale imposta può avere rilevanza in ambito esecutivo, residuando, in capo alla parte soccombente, la possibilità di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, “al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato Decreto del Presidente della Repubblica 633/72, escludano, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'Iva”.
Di diverso avviso i giudici di legittimità, secondo cui la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali costituisce titolo esecutivo anche per il rimborso dell'Iva e ciò anche in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia sul punto. Il rimborso dell'Iva, infatti, costituisce un onere accessorio che, ai sensi dell'articolo 91 del Codice di procedura civile, consegue al pagamento degli onorari del legale.
Eventualmente – conclude la Corte – la deducibilità di tale imposta può avere rilevanza in ambito esecutivo, residuando, in capo alla parte soccombente, la possibilità di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, “al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato Decreto del Presidente della Repubblica 633/72, escludano, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'Iva”.
- ItaliaOggi, p. 22 – L'Iva va rimborsata - Alberici
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